COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. MONSERRA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CORINALDO/MONSERRA DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. MONSERRA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CORINALDO/MONSERRA DEL 24.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’U.S. Monserra Calcio la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento offensivo ed irriguardoso tenuto da alcuni propri sostenitori, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro e degli Organi federali. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Monserra Calcio, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A sostegno della propria ricostruzione di fatti, la reclamante chiedeva ammettersi prova documentale, producendo all’uopo il compact disk del filmato della gara. Alla richiesta audizione, la società illustrava ulteriormente i motivi del gravame, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente, deve rigettarsi la richiesta istruttoria di prova documentale come formulata dalla società in applicazione di quanto disposto in materia dall’art. 35 del Codice di giustizia sportiva. Nel merito, in base agli atti ufficiali, che come noto costituiscono fonte di prova privilegiata, risultano confermati i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante. Il 3° comma dell’art. 4 del C.g.s. stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Monserra Calcio e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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