COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SALVUCCI DENNY SEGUITO GARA MONTEMILONE POLLENZA/APPIGNANESE DEL 31.10.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 23 del 4.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. MONTEMILONE POLLENZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SALVUCCI DENNY SEGUITO GARA MONTEMILONE POLLENZA/APPIGNANESE DEL 31.10.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “C”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 23 del 4.11.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SALVUCCI Denny, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montemilone Pollenza lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio calciatore e chiedendo, pertanto, una congrua riduzione della stessa, invocando altresì l’attenuante derivante dalla di lui giovane età.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del calciatore in questione si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di qualsivoglia ulteriore e diverso contenuto;
ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto dell’invocata attenuante, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; P.Q.M.accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. Montemilone Pollenza e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SALVUCCI Denny a tre giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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