COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA CUCCURANO/GABICCE GRADARA DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. GABICCE GRADARA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’ SEGUITO GARA CUCCURANO/GABICCE GRADARA DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 69 del 4.11.2015)
Il reclamo come sopra proposto è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Esso risulta infatti inviato il 12 novembre 2015, quindi oltre i sette giorni successivi al 4 novembre 2015, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
Il reclamo è altresì inammissibile in quanto proposto dalla società avverso la sanzione dell’ammenda di € 100,00 e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva.
La Corte sportiva d’appello territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Gabicce Gradara e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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