COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA/CASTELBELLINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 25/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. CASTELBELLINO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA/CASTELBELLINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 65 del 28.10.2015) L’A.S.D. Castelbellino Calcio a 5 proponeva reclamo al competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 1, deducendo che la società avversaria aveva schierato il calciatore Serantoni Jacopo in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Il Giudice sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuta insussistente la violazione dedotta dalla reclamante, respingeva il reclamo, a nulla rilevando il mero disguido tecnico dovuto all’archivio informatico, non imputabile alla Futsal Coba, a seguito del quale il calciatore in questione, in regime di art. 118 NOIF, era risultato solo formalmente svincolato, ma in effetti, alla data della gara in questione, regolarmente tesserato per l’A.S.D. Futsal Coba. L’A.S.D. Castelbellino Calcio a 5 ha ritualmente appellato tale decisione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo nella richiesta di aggiudicazione dell’incontro a proprio favore. L’A.S.D. Futsal Coba, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Corte, il rigetto del reclamo ex adverso proposto siccome infondato in fatto ed in diritto. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltata la società resistente; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; esperiti i dovuti accertamenti presso il Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso che il calciatore Serantoni Jacopo - “svincolato” giusta attestazione del ridetto Ufficio - non era tesserato a favore dell’A.S.D Futsal Coba alla data della gara in esame alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; ritenuto tamquam non esset l’accordo di trasferimento intervenuto tra l’A.S.D. Civitanova 1996 - con la quale il calciatore in questione era stato tesserato a seguito di variazione di attività ex art. 118 NOIF - e l’odierna resistente, di cui alla “lista di trasferimento” nr. DL3977200 dalla stessa prodotta, posto che la prima non poteva trasferire il ridetto calciatore, siccome svincolato a seguito di rinuncia dell’A.S.D. Civitanova 1996 al Campionato Nazionale di Serie “B” di Calcio a Cinque ed iscrizione della stessa al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2; rilevato che nella fattispecie in esame non emerge alcun disguido tecnico dovuto all’archivio informatico né responsabilità alcuna a carico degli Uffici regionali e/o nazionali competenti; visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Castelbellino Calcio a 5, annulla l’impugnata delibera, infliggendo all’A.S.D. Futsal Coba la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Atti al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine ad eventuali ulteriori responsabilità per i fatti di cui sopra. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti.
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