COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NOVA CAMERS/PIEVEBOVIGLIANA 2012 DEL 14.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 27 del 18.11.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. PIEVEBOVIGLIANA 2012 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NOVA CAMERS/PIEVEBOVIGLIANA 2012 DEL 14.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 27 del 18.11.2015) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Pievebovigliana 2012 la sanzione dell’ammenda di € 120,00 per il comportamento: offensivo ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro di un proprio sostenitore entrato a fine gara nello spazio antistante gli spogliatoi; omissivo dei propri dirigenti per avere permesso quanto sopra; dei propri calciatori, per avere gli stessi danneggiato la porta dello spogliatoio loro riservato. Lo stesso Giudicante applicava al calciatore Gabrielli Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento offensivo ed irriguardoso dallo stesso tenuto, a fine gara, nei confronti del pubblico locale e dell’arbitro. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pievebovigliana 2012 chiedendo l’annullamento dell’ammenda poiché non responsabile, in quanto società ospitata, dei fatti ascrittile e l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica applicata al proprio calciatore in quanto provocato, con insulti e frasi ingiuriose, da alcuni sostenitori locali durante ed al termine della gara. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; ritenuta l’odierna reclamante responsabile, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva, del comportamento ascritto ai propri tesserati ed al proprio sostenitore, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara e l’esattezza della decisione impugnata, la quale pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione; ritenuto che la complessiva condotta ascritta al calciatore Gabrielli Simone - insulti al pubblico e all’arbitro a fine gara - giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice sportivo unitariamente, ma con riferimento ai due distinti comportamenti ascrittigli; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Pievebovigliana 2012 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il reclamo avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore GABRIELLI Simone, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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