COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2016 APPLICATA AL DIRIGENTE TORRESI DANILO SEGUITO GARA ABBADIENSE/AMATORI CALCIO APPIGNANO DEL 21.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 29 del 25.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. AMATORI CALCIO APPIGNANO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2016 APPLICATA AL DIRIGENTE TORRESI DANILO SEGUITO GARA ABBADIENSE/AMATORI CALCIO APPIGNANO DEL 21.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 29 del 25.11.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al dirigente TORRESI Danilo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 28 febbraio 2016 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; allo stesso veniva altresì contestata la recidiva.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amatori Calcio Appignano chiedendo la riduzione dell’inibizione inflitta al proprio dirigente, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare civilmente nei confronti dell’arbitro, senza assumere comportamenti irriguardosi, aggressivi o gravemente minacciosi, ditalché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti allo stesso ascrivibili.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta provata la responsabilità del dirigente Torresi Danilo in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della sanzione, della quale pertanto deve essere data conferma;
visto l’art. 19 del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Amatori Calcio Appignano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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