COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 22/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. URBINO PIEVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SAROUT AZIZ SEGUITO GARA URBINO PIEVE/VILLA S. MARTINO DEL 5.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 22/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. URBINO PIEVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE SAROUT AZIZ SEGUITO GARA URBINO PIEVE/VILLA S. MARTINO DEL 5.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SAROUT Aziz, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Urbino Pieve, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in quanto questi avrebbe rivolto all’avversario che lo aveva colpito le espressioni che, invece, l’arbitro ritenne rivolte a se stesso; forse poi esagerando nel cercare di spiegare l’equivoco, ma senza null’altro. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto il calciatore Sarout Aziz responsabile delle violazioni ascrittegli; ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Urbino Pieve e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SAROUT Aziz a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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