COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 22 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 28 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ROCCASICURA – ROSETO DEL 4.10.2015 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ GIORNATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 33 Del 22 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. ROCCASICURA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 28 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA ROCCASICURA – ROSETO DEL 4.10.2015 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 6^ GIORNATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La richiesta della società ricorrente di ridurre la squalifica del calciatore Di Tullio Gianluca, motivata dal comportamento che viene ritenuto non regolamentare, ma non certamente violento, può essere accolta. In effetti le risultanze del referto arbitrale portano a ritenere che il calciatore ha tenuto una condotta sicuramente riprovevole, che va sanzionata, ma che non può essere considerata violenta, attese le modalità in cui si è manifestata e la assoluta mancanza di effetti fisici conseguenti all’azione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Di Tullio Gianluca a due giornate.
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