COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 29 Ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale – DEFERIMENTO a carico del sig. T. G. dirigente della società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO – – DEFERIMENTO a carico della società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO – Con atto n. 2048/888pf14-15/AM/SP/ma del 31 agosto 2015

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 Del 29 Ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale - DEFERIMENTO a carico del sig. T. G. dirigente della società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO – - DEFERIMENTO a carico della società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO - Con atto n. 2048/888pf14-15/AM/SP/ma del 31 agosto 2015 la Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. T.G., consigliere con delega di rappresentanza, tesserato per la società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere reiteratamente compiuto gravi abusi sessuali in danno del giovane calciatore R.L., minore degli anni quattordici, all’interno della propria abitazione in Pietramontecorvino, ove il T.G. lo attirava, approfittando del ruolo rivestito nell’ambito della società di calcio frequentata dal minore, con la scusa di impartirgli lezioni private, inducendolo a compiere e a subire atti sessuali con le false promesse di un ingaggio come fotomodello e di un provino per una importante società di calcio; nonché per aver prodotto e divulgato materiale pedopornografico, consistente in fotografie ritraenti il predetto giovane calciatore e altri minori, allo stato non identificati, scattate sia nella propria abitazione sia nei servizi igienici dell’impianto sportivo della società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO. Il tutto nell’anno 2013 e con permanenza in atto al 21 novembre 2014, come emerso dalle indagini effettuate e dagli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Bari (procedimento penale n. 19642/2014 R.G.N.R.), e la società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal sig. T. G. come sopra descritti. Alla udienza di trattazione si è avuta la presenza del dott. Dario Perugini per la Procura Federale e del Sig. Iannantuono Enzo in qualità di Presidente della società ASD. Pietramontecorvino. Nessuno si è presentato per il Sig. T. G. La Procura Federale dopo aver illustrato i fatti alla base del deferimento e concluso per il riconoscimento delle responsabilità del T.G. e della società ASD. PIETRAMONTECORVINO ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni a loro carico: inibizione di anni 5 (cinque) per T.G., disponendo anche la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e ammenda di euro 20.000,00 (ventimila) per la società A.S.D. Pietramontecorvino. Il Presidente della società deferita ha rappresentato che il T.G. non ha mai fatto parte del consiglio direttivo della società, avendo avuto solo una semplice delega agli atti ordinari della stessa, e che i fatti oggetto del deferimento sono avvenuti principalmente presso l’abitazione privata del suddetto e solo sporadicamente ed occasionalmente presso l’impianto sportivo della società. Altre considerazioni sono state fatte in linea con le risultanze degli atti di indagine, riportando alla attenzione del Tribunale Federale l’attività meritoria della società nel raggiungimento di importanti risultati sportivi e nel gestire al meglio oltre che la prima squadra anche tutta l’attività giovanile dagli juniores alla scuola calcio, oltre che le difficoltà economiche esistenti. Ha concluso richiedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria in termini accettabili ed affrontabili dalla società con riduzione consistente della somma richiesta dalla Procura Federale semmai infliggendo in aggiunta la sanzione della squalifica del campo per le giornate ritenute congrue, sempre che fosse riscontrata la effettiva sussistenza della responsabilità diretta della società deferita, contestata dalla stessa nel caso in esame, per quanto accennato in ordine al ruolo rivestito dal T.G. all’interno della società. L’ analisi approfondita della documentazione pervenuta dalla Procura Federale porta a riconoscere in pieno le responsabilità del sig. T.G., conseguenti alla condotta tenuta e meglio riportata nella violazione contestatagli, con l’aggravante di aver utilizzato il suo ruolo all’interno della società e, in modo più preciso, nel settore giovanile come occasione e modo per mettere in atto il suo disegno criminoso. Del resto i fatti non sono stati contestati né dal deferito, non comparso neanche a mezzo di difensore, né dalla società di appartenenza, limitatasi a contestare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della responsabilità diretta della stessa. Quanto sopra, in considerazione della gravità dei fatti verificatisi e delle modalità del loro accadimento, per di più reiterati e continuati nel tempo, porta ad accogliere la richiesta della Procura Federale quanto alla sanzione da irrogare al sig. T.G. Per quanto riguarda la responsabilità contestata alla società ASD. PIETRAMONTECORVINO, viene rilevato che il T.G. entra a fare parte della società in qualità di socio a seguito della assemblea dei soci tenuta in data 8 ottobre 2012 e dall’annata calcistica 2013-2014 risulta nell’organigramma della società come consigliere ed inserito nella lista dei delegati alla firma insieme ad altri tre consiglieri. Tale delega, che dà la rappresentanza della società, rende configurabile la responsabilità diretta della A.S.D. PIETRAMONTECORVINO per il disposto dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il quale “Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”. Ciò posto, nella determinazione della sanzione da porre a carico della società per la riconosciuta responsabilità diretta, occorre tenere conto della realtà in cui i comportamenti sanzionabili sono stati posti in essere dal T.G. e dei fatti che si sono verificati all’interno dell’impianto di gioco. Ebbene il T.G. era riuscito ad ottenere credito e fiducia non sono nell’ambiente sportivo ma anche in tutta la comunità di Pietramontecorvino, come risulta pacifico dagli atti, motivo per cui la sua disponibilità a trattare con i ragazzi non ha portato nessuno, nell’ambito della società di appartenenza, ad ipotizzare che tale atteggiamento avesse secondi fini. Inoltre, occorre anche considerare che è pur vero che il suo ruolo di tesserato per la società Pietramontecorvino ha agevolato il T.G. nel commettere le violazioni contestate; tuttavia è altrettanto indubbio che egli solo in qualche occasione ha utilizzato l’impianto sportivo per commetterle. Dagli atti infatti risulta che la condotta criminosa nei locali della società si è concretizzata solo nello scattare delle foto. Da ultimo, ai fini della graduazione della sanzione irrogabile va tenuto conto che il codice di giustizia sportiva opera sempre una netta distinzione tra il settore professionistico ed il settore dilettantistico, per il quale sono stabiliti limiti di sanzione più ridotti (si vedano a titolo esemplificativo gli art. 11, comma 3, art. 12, comma 6, art. 14, comma 2, art, 15, comma 2). Alla luce di quanto sopra riportato circa la mitigata responsabilità diretta della società e circa l’esigenza di contenere l’ammontare della sanzione pecuniaria entro limiti più confacenti alla realtà dilettantistica, si ritiene congruo infliggere alla società deferita la sanzione della ammenda nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi al sig. T.G. la sanzione della inibizione per anni 5 disponendo altresì la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed alla società A.S.D. PIETRAMONTECORVINO la sanzione della ammenda di euro 4.000,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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