COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 19 Novembre 2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. GARA ASD PETTORANELLO CALCIO – ASD GEOSECURE DEL 03.09.2011 (MOLISE CUP DI CALCIO A 11)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 Del 19 Novembre 2015 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale 5.2.1. GARA ASD PETTORANELLO CALCIO – ASD GEOSECURE DEL 03.09.2011 (MOLISE CUP DI CALCIO A 11) Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che con propria decisione incaricava la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti su quanto accaduto in occasione della gara in epigrafe, al fine di acquisire nuovi e più circostanziati elementi di giudizio (cfr. CU n. 20/2011); letti gli atti ufficiali arbitrali (referto più supplemento), rileva che l’arbitro al momento del proprio rientro negli spogliatoi trovava il proprio vestito, composto da giacca, camicia e pantalone, nella tazza del water sommerso dall’acqua. Ne faceva immediata comunicazione al dirigente accompagnatore della società Pettoranello. In seguito, rientrato in sede, portava il vestito in lavanderia dove gli veniva comunicato che il vestito era ormai inutilizzabile, anche in caso di adeguato trattamento di disinfestazione, che avrebbe causato ulteriori danni e perdite di colore; letta la relazione della Procura Federale, rileva che sono stati sentiti alcuni tesserati di entrambe le società (Patullo Anselmo e Palmieri Simone della società Geosecure e Procaccini Eugenio e Del Monaco Luca della società Pettoranello Calcio) i quali hanno tutti affermato di non sapere il nome dell’autore del gesto. Nella relazione si legge inoltre che l’arbitro ha affermato che la porta dello spogliatoio non era chiusa e che aveva invitato il dirigente a consegnarli le chiavi, non ottenendo nulla. A conclusione della relazione viene riportato che dalla ricostruzione dell’episodio e dagli elementi di prova acquisiti non è stato possibile individuare altre testimonianze dirette sulla specifica denuncia dell’arbitro, atteso che il fatto sarebbe avvenuto quando nessun altro era presente nello spogliatoio. Da ultimo va comunque ricordato che il presidente della società ospitante si era comunque offerto di risarcire il danno. Questo GST aveva incaricato la Procura Federale di effettuare tutti gli accertamenti necessari all’acquisizione di tutti quegli elementi atti ad individuare il responsabile dell’azione di gettare il vestito dell’arbitro nella tazza del water, rovinandolo irrimediabilmente. Le indagini svolte, però, non hanno portato a risultati apprezzabili. In tale situazione, quindi, trova applicazione – a giudizio di questo GST – il principio della responsabilità oggettiva a carico della società ospitante, l’ASD Pettoranello Calcio, che, è bene ribadirlo, aveva già proposto all’arbitro un risarcimento del danno. Per tutti questi motivi D E C I D E di fare obbligo alla società ASD Pettoranello Calcio di risarcire il danno subito dall’arbitro, se da questi richiesto e documentato alla competente Commissione presso il CR Molise che delibererà in merito al risarcimento del danno ed alla sua eventuale quantificazione.
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