COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2.1. A.S.D. URURI CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 39 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA URURI – CAMPOMARINO DELL’ 8.11.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 6^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 Del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2.1. A.S.D. URURI CALCIO – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 39 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA URURI – CAMPOMARINO DELL’ 8.11.2015 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE C – 6^ ANDATA) La Corte Sportiva di Appello, letti il ricorso e gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società A.S.D. Ururi Calcio ricorre avverso la squalifica di quattro giornate inflitta dal G.S. al calciatore Frate Antonio ritenendola sproporzionata in considerazione di quanto si è verificato verso la fine della gara giocata contro il Campomarino, chiedendo di ascoltare il suddetto calciatore. Nega che il Frate abbia tenuto il comportamento posto a base della decisione del G.S. sostenendo che lo stesso si è limitato ad allontanare da un suo compagno rimasto a terra l’avversario che lo stava colpendo ed a spostare sempre lo stesso calciatore avversario per poter entrare nello spogliatoio dopo l’espulsione. Preliminarmente va fatto presente che non è stata disposta l’audizione del calciatore Frate, così come richiesto in ricorso, perché il C.G.S. dispone che può essere ascoltato, su richiesta, solo il ricorrente, se persona fisica, o il legale rappresentante se ricorre la società. La valutazione che compete a questa Corte riguarda i fatti verificatisi e, in particolare, se essi siano da ricondurre alla condotta gravemente violenta come sostenuto dal G.S. nella sua decisione. Ebbene, benché il comportamento tenuto dal Frate va ritenuto certamente condotta violenta verso un avversario, pur tuttavia non pare ricorrano le condizioni per considerarla grave atteso che non risultano negli atti di gara conseguenze fisiche lamentate dallo stesso. Ciò porta a riconoscere a carico del calciatore Frate Antonio la sanzione della squalifica prevista nel minimo dall’art. 19, comma 4, lettera b, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Frate Antonio a tre giornate. Nulla per la tassa non versata.
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