COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 14 – 2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Vita Jonathan, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S. compiuta con l’aver partecipato alla gara di Coppa Italia di categoria, in data 8 ottobre 2014, non avendone titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli in data 26.09.2013, nel corso della medesima manifestazione dell’anno precedente. – Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono contestate le medesime violazioni per aver sottoscritto la lista della gara de quo con ciò attestando, in maniera non veritiera, la regolare partecipazione del Calciatore; – Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, in applicazione del principio della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento dei propri tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 14 – 2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Vita Jonathan, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S. compiuta con l’aver partecipato alla gara di Coppa Italia di categoria, in data 8 ottobre 2014, non avendone titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli in data 26.09.2013, nel corso della medesima manifestazione dell’anno precedente. - Marracci Rodolfo, Dirigente, al quale vengono contestate le medesime violazioni per aver sottoscritto la lista della gara de quo con ciò attestando, in maniera non veritiera, la regolare partecipazione del Calciatore; - Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, in applicazione del principio della responsabilità oggettiva conseguente al comportamento dei propri tesserati. Il Collegio, in data 21 maggio 2015 (C.U. n. 63) ha dato avvio al dibattimento relativo al deferimento indicato in epigrafe, già oggetto di rinvio nella riunione tenutasi in data 8 maggio u.s. (C.U. n. 61), del quale riporta di seguito l’esito degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale. Nel corso della Stagione Sportiva 2013/2014 il Calciatore Jonathan Vita era oggetto del provvedimento disciplinare della squalifica per una giornata, per fatti commessi durante la gara di Coppa Italia riservata al Campionato di Eccellenza.In applicazione di quanto disposto dall’art 19, c. 11.1, tale sanzione avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso delle gare di Coppa della medesima categoria in svolgimento nella presente stagione, essendo stata la Società di appartenenza del calciatore eliminata dalla competizione proprio a seguito dell’esito di quella gara.Il G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto in occasione della gara Real Forte Querceta / Ghivizzano Borgo a Mozzano del 5.11.2014 nell’ambito della disputa della Coppa Italia, categoria di Eccellenza valida per la corrente stagione, rilevava che il Calciatore non aveva scontato la sanzione inflitta per cui, nel decidere sul caso esaminato, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.Verificata la regolarità delle deleghe depositate in data 21 maggio u.s. dai convenuti, si dava atto che Vita Jonathan, Calciatore; Marracci Rodolfo, Dirigente; Pieri Sandro, Presidente e legale rappresentante della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Moriano, hanno rilasciato singoli mandati al Dirigente della Società, Signor Emilio Volpi, presente con i più ampi poteri di rappresentanza.In quella sede e prima dell’inizio del dibattimento, il Dirigente Rodolfo Marracci, tramite detto rappresentante, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale l’ipotesi di accordo prevista dall’art. 23 del C.G.S..Conseguentemente il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da parte della stessa, a norma dell’art. 23, c. 2, del CGS, ha sospeso, con esclusivo riferimento al tesserato Marracci, il dibattimento in attesa del compiersi degli adempimenti relativi, acquisendo l’originale del verbale di accordo.Chiusa tale fase il Collegio ha dato inizio al dibattimento nei confronti degli altri deferiti che si è concluso con l’applicazione delle sanzioni riportate sul C.U. n. 63 sopra citato.La Procura Federale presso la F.I.G.C., in applicazione di quanto disposto dal II comma dell’art. 23 del C.G.S. ha trasmesso la proposta di patteggiamento alla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. la quale con nota n. 5801 del 3 giugno 2015 ha dichiarato “…nulla si osserva”.Ricevuta dalla Procura Federale la conseguente documentazione questo Collegio, rilevato che sono stati osservati i tempi e le modalità di applicazione di cui all’art. 23 del C.G.S., considerato che si tratta di un’unica violazione commessa nel particolare contesto delle gare di Coppa Italia - come già peraltro osservato in sede di decisione nei confronti degli altri soggetti deferiti per il medesimo titolo - passa a decisione.Dispone di conseguenza l’applicazione nei confronti del Dirigente della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano la sanzione dell’inibizione per giorni 20 da scontarsi a decorrere dalla data di inizio del campionato della stagione 2015/2016.Dispone la chiusura del procedimento nei confronti del suddetto Tesserato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it