COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 13 -2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015 Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del Calciatore Giammattei Filippo, per la violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare per non avere scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva; – dei Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare; – della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 03 del 10/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 13 -2 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015 Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del Calciatore Giammattei Filippo, per la violazione dell’art.1 bis, c.1, in relazione all’art. 22, c.6, del C.G.S., per essere stato inserito nelle liste di una gara e aver preso parte ad altre sei pur trovandosi in posizione irregolare per non avere scontato alcuno dei tre turni di squalifica inflittegli al termine della precedente stagione sportiva; - dei Dirigenti della Società Ghivizzano Borgo a Mozzano: Piacentini Claudio e Vitali Elia Fiorante per la violazione delle medesime norme, avendo sottoscritto le liste delle gare in questione attestando quindi, in maniera non veritiera, che il Calciatore si trovava in posizione regolare; - della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva. Questi i fatti oggetto del deferimento.Una segnalazione anonima concernente la posizione irregolare del Calciatore Giammattei Filippo in occasione delle gare del Campionato Allievi “A” della Provincia di Lucca, ricevuta dal Delegato Provinciale competente e da questi trasmessa al C.R.T., ha indotto la Procura Federale ad aprire un’indagine. In sede inquirente quell’Ufficio ha accertato che con il C.U. n. 46 in data 17 aprile 2014 il Calciatore Giammattei, tesserato all’epoca per l’A.S.D. Barga, veniva sanzionato con la squalifica per tre giornate di campionato che, essendo state inflitte in occasione dell’ultima giornata di gare del Campionato “Giovanissimi A” 2013/2014, avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso della stagione sportiva successiva e quindi in quella attuale con inizio dal 1 luglio 2014. In data 25 agosto 2014 il Calciatore veniva tesserato per il G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano partecipando, in tale veste, al Campionato Provinciale Allievi della Provincia di Lucca a sei gare, comprese tra il 5 ottobre ed il 9 novembre 2014, venendo inserito nella lista di gara della prima giornata (27.9.2014), senza avere mai scontato la sanzione inflittagli e quindi in violazione di quanto disposto all’art. 22, c.6, del C.G.S.. Il deferimento qui in esame consegue a tale accertamento.Il dibattimento relativo al contesto sopraindicato, avviato in data 21.5. c.a., veniva sospeso, come da C.U. n. 63 del 21.05.2015, essendo intervenuta tra le parti un’ipotesi di accordo che, stante l’odierna formulazione dell’art. 23 del C.G.S., deve essere preventivamente esaminato dalla Procura Generale del Coni attraverso la trasmissione dell’ipotesi di patteggiamento da parte della Procura Federale della F.I.G.C.Detto Ufficio con nota in data 16 giugno u.s. ha trasmesso il previsto parere per cui questo Collegio, essendo in condizione di decidere, osserva che:- la Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. non ha formulato, entro il termine previsto dal comma 2 dell’art 23 del C.G.S., osservazioni in ordine alla corretta qualificazione dei fatti ed alla congruità delle sanzioni concordate dalle parti;- l’accordo come sopra raggiunto è in linea con le decisioni che questo Tribunale ha emesso in casi similari e che pertanto le sanzioni indicate possono essere ritenute congrue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Calciatore Giammattei Cristiano, la squalifica per 2 (due) giornate di gara da scontarsi nelle gare ufficiali di Campionato della stagione 2015 – 2016;- a ciascuno dei due collaboratori della Società G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano:Piacentini Claudio,Vitale Elia,l’inibizione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di inizio del campionato della stagione 2015 / 2016;- al G.S.D. Ghivizzano Borgo a Mozzano, punti due di penalizzazione da applicarsi nel corso della stagione agonistica 2015 / 2016 al campionato di competenza, oltre la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 200,00 (duecento).Dichiara estinti di conseguenza i procedimenti disposti in questa sede nei confronti dei Tesserati e della Società sopra indicata.
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