COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 18 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Lorenzoni Walter collaboratore, all’epoca dei fatti, della Società A. Bellani A.S.D. al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, per quanto dallo stesso commesso al termine della gara del Campionato di III categoria: Polisportiva A. Bellani / G.S. Oltrera, disputata in data 1 novembre 2014.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 18 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Lorenzoni Walter collaboratore, all’epoca dei fatti, della Società A. Bellani A.S.D. al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, per quanto dallo stesso commesso al termine della gara del Campionato di III categoria: Polisportiva A. Bellani / G.S. Oltrera, disputata in data 1 novembre 2014. Il G.S.T. di Pisa nell’esaminare il rapporto della gara indicata in premessa, dopo avere assunto le decisioni di competenza, trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinché venisse individuato il soggetto che al termine di detta gara, introducendosi da un cancello rimasto aperto e dopo essersi qualificato come dirigente federale, chiedeva spiegazioni all’Arbitro sul suo operato tenendo, un comportamento minaccioso ed aggressivo rifiutandosi, nel contempo, di farsi identificare.Tale rifiuto veniva opposto al D.G. anche da un Dirigente della Società ospitante il quale, nell’allontanare l’intruso, confermava essere questi un collaboratore della Società da lui perfettamente conosciuto.Avviata l’istruttoria la Procura Federale, dopo aver acquisito le dichiarazioni rese in merito ai fatti del Direttore responsabile della Società, Maurizio Possenti, nonché del Dirigente Andrea Cappelli, ovvero di colui che pur conoscendola si era rifiutato di identificare la persona che aveva offeso e minacciato il D.G., ha notificato – ex art. 32 ter, c.4 – l’avvenuta conclusione delle indagini al Collaboratore della Società A. Bellani, Signor Walter Lorenzoni, al Dirigente Signor Andrea Cappelli nonché, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4 del C.G.S., alla Società Polisportiva A. Bellani, in persona del legale rappresentante. Nei termini previsti il Presidente pro tempore della Società ed il Dirigente Andrea Cappelli definivano, secondo quanto disposto dall’art. 32 sexies, la propria posizione.In conseguenza di quanto sopra la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale unicamente il Collaboratore della società A. Bellani, Signor Lorenzoni Walter, trasmettendo i relativi atti istruttori.Effettuate le convocazioni di rito per la data odierna, al fine di esaminare la vicenda il Collegio dà atto della presenza del rappresentate della Procura federale, Avvocato Marco Stefanini, mentre è assente il tesserato Walter Lorenzoni che ha comunicato, via fax, la propria impossibilità ad intervenire per motivi di salute. Il rappresentante della Procura Federale dopo aver rilevato l’assoluta fondatezza del deferimento basate sulle dichiarazioni di due Dirigenti della società di appartenenza del Dirigente .Conclude chiedendo infliggersi al soggetto deferito la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei). Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, ritiene essere il deferimento posto in essere nei confronti del signor Walter Lorenzoni assolutamente fondato essendo stata accertata la violazione commessa dal Tesserato.Osserva preliminarmente in proposito che detto tesserato, collaboratore occasionale della Società quale allenatore dei portieri, non aveva alcun titolo per trovarsi nell’ambito degli spogliatoi.Il suo comportamento, così come descritto dal D.G., il quale peraltro non avrebbe in nessun caso avuto motivo alcuno per descrivere i fatti in maniera diversa da come accaduto stante per di più il tranquillo svolgimento della gara, viene confermato al Collaboratore della Procura federale da due Dirigenti della Società A. Bellani. La descrizione dell’accaduto fornita in quella sede è tale da costituire indubbia violazione delle norme del C.G.S..Esso è peraltro aggravato dall’essersi il Lorenzoni rifiutato di fornire al D.G. i propri dati identificativi, millantando per di più di essere Dirigente federale.Il deferimento deve essere accolto. P.Q.M. il Tribunale federale territoriale della Toscana infligge al Signor Lorenzoni Walter la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei). Avendo il Collegio accertato che il predetto tesserato non risulta alla data odierna per alcuna Società del C.R.T. e qualora non risulti tesserato per alcun altro Comitato della L.N.D., la sanzione verrà applicata dal momento del suo tesseramento per qualsiasi società affiliata alla F.I.G.C..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it