COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 17 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Abarca Blas Gianfranco, tesserato per la Società S.C. Porta Romana A.S.D., al quale viene contestatala la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione al disposto di cui all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 17 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Abarca Blas Gianfranco, tesserato per la Società S.C. Porta Romana A.S.D., al quale viene contestatala la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione al disposto di cui all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. A seguito della richiesta di tesseramento del Calciatore Abarca Blas Gianfranco, depositata dalla Società C.S. Porta Romana A.S.D. in data 5 dicembre 2014, l’Ufficio Tesseramento del C.R.T., nell’eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa, accertava che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda, il calciatore Abarca Blas Gianfranco era stato in precedenza tesserato per la Società Huracan della Lega Distrettuale di Lima, affiliata alla Federazione Peruviana.Il C.R.T. informava di quanto sopra la Procura Federale la quale, previo accertamento della fondatezza della segnalazione, disponeva il deferimento in esame.Disposte da questo Tribunale le rituali convocazioni nei confronti delle parti, si dà atto dell’assenza in data odierna del Calciatore Abarca Blas Gianfranco, mentre la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento il Sostituto Procuratore, evidenziato che la violazione risulta dimostrata “per tabulas”, chiede la conferma del deferimento e l’applicazione nei confronti del calciatore della sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara.Il Tribunale Territoriale, in assenza di qualsiasi atto a difesa, rileva che dal documento trasmesso dalla Federation Peruviana de Futbol all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. emerge che il calciatore è stato tesserato per la Società Huricane, affiliata alla suddetta Federazione.Precisa in proposito che, secondo le norme della F.I.G.C., il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato dal comma 6 dell’articolo 40 delle N.O.I.F., il quale dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a detta tipologia di calciatori, deve essere corredata, tra l’altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore in ordine all’ essere o meno stato tesserato per altra federazione.Nel caso di specie il calciatore, al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento, ha rilasciato la seguente attestazione depositata in atti; “ dichiaro di non essere stato mai tesserato per nessuna squadra e nessuna federazione estera”, rendendo in tal modo dichiarazione mendace con conseguente violazione di quanto disposto dall’art. 1 bis del C.G.S.. Il deferimento è quindi del tutto fondato e da accogliere. P. Q. M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, in accoglimento integrale delle richieste della Procura Federale, infligge al Calciatore Abarca Blas Gianfranco la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara.
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