COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 17/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 19 / 2 -P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del Calciatore Falchi Daniele, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis (già articolo1) del C.G.S., per atto di violenza perpetrato in danno di calciatore avversario; – della Società A.S.D. Policras Sovicille, società di appartenenza del calciatore, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 17/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 19 / 2 -P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del Calciatore Falchi Daniele, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis (già articolo1) del C.G.S., per atto di violenza perpetrato in danno di calciatore avversario; - della Società A.S.D. Policras Sovicille, società di appartenenza del calciatore, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. L’esame del deferimento n. 11151/839, disposto dalla Procura Federale in data 8 giugno 2015, veniva sospeso nell’udienza tenutasi in data 24 luglio del corrente anno a seguito del deposito da parte del legale di fiducia del Calciatore Daniele Falchi e della Società A.S.D. Policras Sovicille dell’istanza prevista dall’art 23, comma 2 del C.G.S..Ciò, in attuazione del preciso disposto normativo, per dar modo alla Procura Federale di trasmettere detta istanza alla Procura generale del C.O.N.I. come previsto dalla norma sopra citata.In data 18 agosto u.s. è pervenuta a questo Collegio, a mezzo e-mail, da parte della Procura Federale la seguente nota, recante la data del 4 agosto 2015, con quale la Procura Generale del C.O.N.I. si è così pronunciata:“Con riferimento alla Vs comunicazione (Procura Federale, n.d.r.) prot. N. 1295 del 28 luglio scorso (ns. protocollo n. 8216 del 29 luglio scorso) relativa al procedimento in oggetto, nulla si osserva”Questo Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio, esaminato l’iter istruttorio seguito dalla Procura Federale in sede di indagine, tenuto conto delle testimonianza acquisite in quella sede e delle conseguenze fisiche riportate da un calciatore avversario per effetto dell’atto di violenza posto in essere dal Calciatore Falchi Daniele, ritiene non congrua la proposta di definizione delle sanzioni così come formulata e pertanto dispone la riapertura del dibattimento identificando la data per la discussione nel giorno 16 ottobre del c.a., ad ore 17,00. Dà mandato alla Segreteria di comunicare la presente decisione a tutte le parti interessate con le modalità previste dall’art. 38 del C.G.S..
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