COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 17/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 20 / 2 – P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:- Fazzina Giuseppe, Dirigente accompagnatore nella Società A.S.D. Stella Azzurra, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e dell’art.3, c.1 del C.G.S;- Società A.S.D. Stella Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, c.2 del vigente C.G.S..Il Tribunale Federale della Toscana riunito in data odierna,

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 17/09/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 20 / 2 - P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:- Fazzina Giuseppe, Dirigente accompagnatore nella Società A.S.D. Stella Azzurra, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e dell’art.3, c.1 del C.G.S;- Società A.S.D. Stella Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, c.2 del vigente C.G.S..Il Tribunale Federale della Toscana riunito in data odierna, - rilevato che nel corso della riunione tenutasi in data 24 luglio ultimo scorso (C.U. n.7 del 31 luglio c.a.) ha disposto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 18 (diciotto) nei confronti del Tesserato Giuseppe Fazzina e la contestuale sospensione della trattazione della posizione della Società Stella Azzurra per avere detta Società depositato, tramite il proprio rappresentante legale, istanza di applicazione delle sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 23 del C.G.S.;- considerato che detta istanza prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura base di € 150,00 (centocinquanta);- che la Procura Federale ha comunicato – il 18 agosto scorso – che la Procura Generale presso il C.O.N.I. ha ritenuto. con provvedimento assunto in data 6 dello stesso mese, di non dover formulare alcuna osservazione (art. 23, c.2),- constatato che l’istanza in esame prevede l’applicazione dell’ammenda nella misura della sanzione di € 100,00 (cento) determinata sulla sanzione base di € 150,00 sopra indicata,ritenuta corretta la qualificazione così come formulata dalle parti e congrua la misura determinata con riferimento alla particolare situazione di fatto in cui si è trovata la Società, accoglie, in applicazione di quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 23 del C.G.S., la proposta definizione dichiarandone l’efficacia. P.Q.M . il Tribunale Federale Territoriale della dispone l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda a carico dell’A.S.D. Stella Azzurra nella misura di € 100,00 (cento).L’efficacia accertata comporta la definizione del procedimento nei confronti della Società richiedente.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it