COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 16 del 17.09.2015 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB avverso la squalifica inflitta al calciatore Jacopo Morbidi fino al 01.11.2015

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 02 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 16 del 17.09.2015 Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB avverso la squalifica inflitta al calciatore Jacopo Morbidi fino al 01.11.2015 Reclama la società Borghigiana Football Club avverso il provvedimento di squalifica inflitto dal G.S.T. al calciatore Jacopo Morbidi fino al 01.11.2015, con la seguente motivazione: ‘Si avvicinava minacciosamente al D.G. e con il proprio corpo lo spingeva all’altezza del petto facendolo leggermente arretrare. Da ciò l’arbitro non riportava conseguenze’.Osserva la reclamante come il provvedimento impugnato sia da ritenersi illegittimo, poiché adottato su un rapporto di gara definito ‘nebuloso’, negando gli addebiti contestati.La ricorrente nega e contesta infatti che il calciatore si sia avvicinato con la testa al D.g. per volerlo colpire all’altezza del petto e che, comunque, nelle intenzioni del giocatore non vi è mai stata l’intenzione attingere l’arbitro;La società tiene comunque a precisare che se vi è stato un colpo questo è stato leggerissimo e che l’arretramento dell’arbitro è frutto di un atteggiamento difensivo e non l’effetto della spinta subita.Chiede pertanto la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, in quanto eccessiva, formulando in via istruttoria richiesta di essere sentita dall’Organo Giudicante unitamente al calciatore sanzionato.A seguito della richiesta formulata dalla reclamante è stata disposta la convocazione della stessa (e non del calciatore, poiché lo stesso non risulta aver sottoscritto il reclamo) per la discussione del ricorso all’udienza del 16 ottobre 2015, sede nella quale il delegato della società ricorrente ha ribadito i motivi di fatto e di diritto indicati nel reclamo, riaffermando l’inesistenza di qualsiasi atto di violenza da parte del calciatore.La Corte, acquisiti gli atti di primo grado e richiesto un supplemento di rapporto al D.G., passa a decisione. Il reclamo non è fondato e pertanto non merita accoglimento.Il ricorso è teso a contestare (rectius negare) la dinamica dei fatti riportata nel rapporto di gara, definito ‘nebuloso’, sostenendo l’assenza di qualsiasi contatto tra il calciatore e il D.g..Invero, la dinamica dei fatti riportata dal Direttore di gara risulta tanto chiara da impedire di essere equivocata, contenendo l'esatta descrizione e l’indicazione (precisa e concordante) di ogni singolo aspetto della condotta del calciatore oggi contestata.Sotto questo profilo, pertanto, la censura mossa dalla ricorrente non può trovare accoglimento, dovendosi peraltro rilevare come il contenuto del supplemento di rapporto indirizzi in modo del tutto coerente a quanto appena esposto, avendo l’arbitro confermato in detta sede di essere stato attinto (non con la testa, ma con il corpo) al petto dal calciatore e di aver, conseguentemente, dovuto leggermente arretrare la propria posizione.Ritiene la Corte che il gesto, seppur da biasimare, non assuma nel caso di specie le caratteristiche proprie della condotta violenta, apparendo il colpo per lo più frutto dell’eccessiva animosità della protesta del calciatore e non di una reale intenzione e volontà di arrecare pregiudizio al Direttore di gara.Del resto, nel provvedimento impugnato non vi è riferimento, neppure indiretto, a gesti di violenza del calciatore, risultando infatti la sanzione correttamente ( e giustamente) calibrata dal Giudice Sportivo sulla base dei seguiti e applicati da questa Corte in tema di condotte altamente irriguardose poste in essere nei confronti dei Ufficiali di Gara. P.Q.M. la C.S.A.T.T. respinge il reclamo proposto dall’A.S.D. BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;Ordina l’addebito della tassa di reclamo.
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