COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 05 stagione sportiva 2015/2016. Gara A.C. Sporting Cecina – Armando Picchi Calcio (0-0) del 27 settembre 2015. Campionato Promozione Gir. C. In C.U. n. 18 del 01 ottobre 2015 C.R.. Toscana. Reclama l’A.C. Sporting Cecina 1929 avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Semboloni Simone dal Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SEMBOLONI SIMONE (SPORTING CECINA 1929) Espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 05 stagione sportiva 2015/2016. Gara A.C. Sporting Cecina – Armando Picchi Calcio (0-0) del 27 settembre 2015. Campionato Promozione Gir. C. In C.U. n. 18 del 01 ottobre 2015 C.R.. Toscana. Reclama l’A.C. Sporting Cecina 1929 avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Semboloni Simone dal Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SEMBOLONI SIMONE (SPORTING CECINA 1929) Espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”. La Società reclamante non nega che il proprio calciatore abbia commesso i fatti al medesimo ascritti, tuttavia sostiene che il gesto sarebbe riconducibile ad una protesta istintiva e scomposta senza alcun intento lesivo nei confronti del D.G. come invece – sempre a dire della reclamante – la sanzione comminata parrebbe implicare, chiedendo quindi una riduzione della sanzione commisurata all’effettiva gravità dei fatti.Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso confermava i fatti già riportati nel referto di gara. Alla luce di ciò, la sanzione comminata dal G.S. appare congrua. Infatti alla sanzione di una giornata conseguente all’espulsione per doppia ammonizione, deve essere aggiunta quella per la frase dal contenuto senz’altro irriguardoso, proferita dal calciatore successivamente alla notifica dell’espulsione, la quale, in ragione di quanto disposto dall’art. 19, comma 4 lett. a), non potrà essere inferiore a due giornate di gara e ciò a prescindere dalla presenza di un qualsivoglia intento lesivo nel soggetto agente che, casomai, porterebbe ad un aggravamento della sanzione.Ciò senza contare che, inoltre, il Semboloni ritardava l’uscita dal terreno di gioco per circa un minuto e che al termine della gara, mentre il D.G. raggiungeva lo spogliatoio, chiedeva insistentemente all’Arbitro spiegazioni in ordine alla propria espulsione, tanto da dover essere allontanato dai propri compagni, circostanze queste ultime che, fanno apparire la sanzione oggi reclamata addirittura mite.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Toscana. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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