COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 15 / R – stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dall’A.S.D. Pagnana Calcio avverso la decisione con la quale la propria squadra è stata sanzionata dal G.S.T., su ricorso del F.C. Cintolese, con la punizione sportiva della perdita della gara che si è disputata tra le due squadre in data 14.10.2015. (C.U. n. 22 del 22.10.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 15 / R - stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dall’A.S.D. Pagnana Calcio avverso la decisione con la quale la propria squadra è stata sanzionata dal G.S.T., su ricorso del F.C. Cintolese, con la punizione sportiva della perdita della gara che si è disputata tra le due squadre in data 14.10.2015. (C.U. n. 22 del 22.10.2015). L’A.S.D. Pagnana ha fatto pervenire a questa Commissione, a mezzo fax trasmesso alle ore 11,52 del giorno 24 ottobre 2015, il reclamo indicato in oggetto.L’esame preliminare di tale atto, necessario alla introduzione del procedimento, conduce il Collegio a rilevarne l’inammissibilità.La gara alla quale la reclamante si riferisce è quella disputata in data 14 ottobre u.s. scorso tra le squadre dell’A.S.D. Pagnana e il F.C. Cintolese nell’ambito della Coppa Toscana di Seconda Categoria.Tale manifestazione è indetta dal C.R.T. secondo quanto statuito dall’art. 27 del regolamento della L.N.D. il quale demanda a detto Ente il compito di organizzare il Torneo affidandogli il compito di determinare “i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione”.Nell’indire la richiamata manifestazione per l’anno 2015/2016 il C.R.Toscana ha emanato, in allegato al C.U. n. 9 del 12/08 c.a. il Regolamento della manifestazione il quale, all’art. 7 denominato “Organizzazione – reclami e disciplina sportiva”, dispone che i reclami avverso le decisioni del G.S. Territoriale “ dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo”Tale norma risulta del tutto disattesa in considerazione del fatto che il C.U. recante il provvedimento che si è inteso impugnare è stato pubblicato in data 22 ottobre per cui il reclamo sarebbe dovuto pervenire al C.R.T entro le ore 12,00 del giorno 23 del medesimo mese, mentre è stato compilato in data 24 ottobre come indicato in calce e trasmesso, come indicato in premessa, alle ore 11,52. Inoltre la disposizione regolamentare risulta essere stata violata anche nella sua ultima parte non risultando allegata al reclamo l’attestazione dell’avvenuto invio alla controparte come enunciato dalla norma in esame. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana dichiara il proposto reclamo inammissibile disponendo l’acquisizione della relativa tassa.
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