COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 09 stagione sportiva 2015/2016 reclamo a.s.d. Terranuova Traiana avverso squalifica fino al 1512016 del calciatore Failli Eugenio.(c.u. n. 13 del 3092015 delegazione di Arezzo)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 09 stagione sportiva 2015/2016 reclamo a.s.d. Terranuova Traiana avverso squalifica fino al 1512016 del calciatore Failli Eugenio.(c.u. n. 13 del 3092015 delegazione di Arezzo) Propone rituale reclamo la ASD Terranuova Traiana avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Arezzo con la seguente motivazione: “ Dopo che il DG aveva ammonito un suo compagno di squadra, gli si faceva incontro per chiedere spiegazioni e quindi lo offendeva allontanandosi. Alla notifica del provvedimento tornava sui suoi passi e arrivato faccia a faccia con il DG gli appoggiava una mano nel petto esercitando una leggera pressione senza provocargli conseguenze proferendo nel contempo frase offensiva. Veniva allontanato a forza da due compagni di squadra ed uscendo offendeva nuovamente il DG.”.La reclamante chiede una riduzione della sanzione, tuttavia, pur deprecando il comportamento scorretto del proprio tesserato, non contesta i fatti ed invoca clemenza in ragione della giovane età del calciatore e dei precedenti sportivi dello stesso che non avrebbe subito sanzioni di rilievo in carriera; argomenta poi sul fatto che l’appoggiare una mano sul petto esercitando una lieve pressione, non può essere equiparato ad una spinta.Sostiene infine che il giocatore, consapevole del suo comportamento non regolamentare, avrebbe chiesto scusa al DG.A livello procedurale in modo irrituale, fa presente come il calciatore sarebbe stato disponibile ad un confronto con l’organo giudicante al fine di fornire personalmente spiegazioni sul proprio comportamento. La C.A.S.T., sulla premessa che il confronto col calciatore non è possibile poiché egli, non avendo sottoscritto il reclamo, non può comparire e, tanto meno, fornire spiegazioni, sulla scorta degli atti ed acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.Il DG conferma in toto il proprio rapporto, e, peraltro nemmeno la società reclamante aveva contestato i fatti.Le argomentazioni difensive sono irrilevanti, infatti la giovane età del calciatore non può essere considerata un’attenuante da un lato poiché, come sottolineato dalla società stessa, seppur giovane, il Failli ha calcato da alcuni anni i campi di calcio e, quindi dovrebbe sapere che le mani sul petto del DG non si possono mettere, dall’altro poiché questo organo di giustizia ha sempre ritenuto che proprio i giovani calciatori vadano puniti in modo adeguato poiché possano rendersi pienamente conto della gravità dei loro comportamenti in campo; i precedenti disciplinare non possono assurgere, come non lo sono mai stati, ad ulteriore attenuante per il fatto in esame.Per quanto riguarda il fatto in sé la società sostiene che l’appoggiare le mani sul petto del DG senza conseguenze non può essere equiparato ad una spinta, ciò è corretto ed infatti il primo giudice ha comminato una sanzione adeguata (per la spinta si parte da un minimi di quattro mesi), aggiungendo alla sanzione per l’aver attinto il DG quella per le offese reiterate e per il comportamento ostruzionistico all’uscita dal campo dopo l’espulsione.Anche le scuse, che a dire della società, il calciatore avrebbe porto al DG, non trovano conferma nel supplemento di rapporto, tuttavia, anche se vi fossero state, non avrebbero potuto che rappresentare un gesto di educazione e ravvedimento, sempre auspicabile, non certo un modo per attenuare la gravità del comportamento precedente e, strumentalmente, per diminuire la sanzione poi comminata dal giudice sportivo.La sanzione è pertanto congrua a va confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina l’acquisizione della tassa relativa.
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