COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 19 / 3 -P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Falchi Daniele, Calciatore, – Società A.S.D. Policras Sovicille.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 19 / 3 -P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Falchi Daniele, Calciatore, - Società A.S.D. Policras Sovicille. Con decisione assunta nella riunione del giorno 11 settembre c.a., pubblicata con il C.U. n.16 del 17 successivo, questo Tribunale respingeva l’ipotesi di accordo formulata tra la Procura Federale della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. disponendo che l’udienza per il dibattimento avvenisse nella data odierna.In conseguenza di rituale convocazione sono presenti:- Falchi Daniele Calciatore;- Società A.S.D. Policras Sovicille in persona del Presidente pro tempore Signor Andreani Maurizio. Entrambi i soggetti sono assistiti ed difesi dall’Avvocato Piscini Alessio del Foro di Firenze.Questo in succinto il fatto che ha determinato il deferimento.Dopo il termine della gara che, valida per il campionato di III categoria, si è disputata in data 16/2/2014 tra le squadre delle Società A.S.D. Policras Sovicille – A.S.D. Tressa, il Calciatore Falchi Daniele tesserato per la Società Sovicille colpiva con una testa al volto il Calciatore di parte avversa Spitaletta Cosimo al quale il pronto soccorso ospedaliero rilasciava una diagnosi di “frattura delle ossa nasali” con relativa prognosi di gg.30. In apertura di dibattimento ed in via pregiudiziale il difensore dei soggetti incolpati eccepisce l’intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 34 bis del C.G.S..Il Collegio riconosciuta la pregiudizialità dell’eccezione si riunisce in Camera di consiglio a conclusione della quale emette la seguente ordinanza. ORDINANZA In merito all’eccezione avanzata dalla difesa che rileva la violazione dell’art. 34 bis circa l’estinzione del procedimento per il decorso dei termini massimi osserva quanto segue:invero la ratio dell'art. 34 bis C.G.S. deve essere riferita all'ordinario svolgimento di un giudizio disciplinare, nella logica della necessaria celerità connessa al procedimento sportivo.Tuttavia nel caso di specie le parti hanno richiesto la definizione del medesimo attraverso l'applicazione del rito speciale previsto dall'art. 23 che si è concluso con la decisione di rigetto assunta l'11 settembre 2015 (C.U. n. 16/2015) frutto del doppio vaglio di congruità della Procura Federale del Coni e di questo Organo di giustizia sportiva.Pertanto, solo con la comunicazione notificata ai deferiti in data 23 settembre si è aperta una nuova fase procedimentale per la quale decorrono i termini di cui all’34 bis al fine di consentire all’organo giudicante di espletare la propria piena funzione giurisdizionale attraverso il dibattimento anche come espressione di garanzia per gli stessi deferiti. In particolare con la “rimessione sul ruolo” (in seguito al necessario vaglio giudiziale che ha disposto la chiusura del procedimento ex art 23 C.G.S.) si è pertanto aperta una nuova fase con tanto di termini a difesa e contraddittorio avanti all’organo giudicante.Il decorso del termine di 90 gg. deve pertanto essere computato dalla notifica della decisione di non accoglimento del patteggiamento.La decisione citata dalla difesa della Corte d’Appello Federale del 14 aprile 2015 (C.U. n. 63 CFA) a sostegno della propria tesi, seppur suggestiva, non sembra essere attinente alla fattispecie poiché esclusivamente connessa ad errori procedurali del tutto estranei alla cronologia della presente decisione; in tal senso si è infatti più recentemente espresso il Tribunale Federale Nazionale in data 7 luglio 2015 (C.U. n. 3 TFN) affermando, con riferimento ad un rinvio giudiziale, quanto segue: <>Nel caso concreto dunque non si tratta quindi di sospensione dei termini poiché il procedimento speciale ex art. 23 C.G.S. è del tutto sottratto all'ambito di applicazione dell'art. 34 bis C.G.S. che invece torna a dispiegare la sua portata a fronte della reiezione del rito richiesto.Ogni altra interpretazione violerebbe non solo il principio di conservazione degli atti ma anche la logica, la ragionevolezza e ogni canone ermeneutico. Infatti, se il termine di novanta giorni per la pronuncia della decisione dovesse essere conteggiato tenendo conto anche del procedimento speciale esso sarebbe impossibile da rispettare e introdurrebbe una abnorme causa di estinzione dei procedimenti, prestando il fianco a richieste di patteggiamento strumentali e dilatorie, finalizzate esclusivamente ad eludere l'eventuale applicazione della sanzione disciplinare. Una differente interpretazione normativa inficerebbe di fatto la stessa struttura del processo sportivo, subordinandola a tempistiche estranee alla diligenza delle cancelleria del Tribunale sportivo ed esponendola, in modo assolutamente irragionevole, ad una quasi inevitabile declaratoria di estinzione del procedimento.”Dichiarato aperto il dibattimento interviene il rappresentante della Procura Federale il quale richiama in primis le dichiarazioni con le quali il Calciatore Spitaletta, sanguinante al volto, informava il D.G. - che non aveva visto lo svolgersi dell’episodio perché intento a calmare un’animata discussione tra calciatori in altra parte del campo - di essere stato colpito “da un avversario” con una testata.Rileva che ad identificare l’autore della violenza è stato, sia il Dirigente Giardini (A.S.D. Tressa) che, e soprattutto, il capitano della stessa formazione di appartenenza del Falchi. Ritiene pertanto più che provata la colpevolezza del Falchi, al quale chiede venga irrogata la sanzione della squalifica per 8 (otto) giornate di gara.Dall’affermazione di colpevolezza del calciatore discende la responsabilità ex art. 4, c.2, del C.G,S. per la quale ritiene congrua la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento).A tale intervento segue quello del legale dei due soggetti incolpati il quale, riferendosi al Falchi conferma quanto dallo stesso dichiarato in sede di audizione innanzi il Collaboratore della Procura Federale, ovvero che il gesto del Calciatore è avvenuto in base ad un’istintiva reazione all’aggressione – dapprima verbale e quindi fisica – portata nei suoi confronti dall’avversario Spitaletta, episodio che, a suo dire, trovava la propria origine in un fatto di gioco avvenuto nel corso della gara.Subito dopo detta reazione il Falchi veniva a sua volta aggredito da altro Calciatore, di parte avversa, che lo colpiva con un pugno all’occhio destro.Dichiara ancora che mentre il Calciatore, mentre si avviava verso lo spogliatoio accompagnato, dall’allenatore e dal capitano della propria Società, tentava “di vendicarsi” venendo però trattenuto da terzi.Sotto il profilo dell’entità della sanzione esibisce le copie di alcuni C.U. relative a sanzioni comminate da vari G.S., ed anche della C.D.T. del C.R. Toscana, che a suo dire sono inferiori, per fatti analoghi, alla richiesta della Procura qui formulata.Ritiene pertanto eccessiva l’entità della sanzione richiesta dalla Procura Federale essendosi trattato di semplice reazione di difesa e conclude chiedendo che la sanzione venga contenuta nel limite delle 6 (sei) giornate.Anche in relazione all’ammenda da infliggersi alla Società ne rileva la eccessività.Chiede di intervenire il Calciatore Falchi il quale si dichiara pentito ed afferma di avere agito in stato di paura e come reazione all’aggressione.Chiusa la fase dibattimentale il Tribunale riunito in Camera di consiglio così decide.L’atto di violenza compiuto dal Falchi è grave per le conseguenze apportate (prognosi di 30 giorni s.c.), assolutamente ingiustificato, e non trova alcuna attenuante nell’affermazione di essersi trattato di una reazione ad uno schiaffo ricevuto dal calciatore avversario, fatto peraltro non verificatosi in quanto smentito dal proprio Capitano il quale afferma di aver visto che lo Spitaletta“…metteva una mano sul volto del Falchi che reagiva con una testata al volto dello Spitaletta”.Dello stesso tenore anche la dichiarazione di un Dirigente della Società Tressa il quale afferma in maniera inequivocabile “Ho visto chiaramente il Falchi sollevarsi sulle punte e colpire con una testata il volto di Spitaletta Cosimo che si è inginocchiato a terra a seguito del colpo ricevuto”.Non si è trattato quindi di un gesto di reazione – peraltro non costituente attenuante alcuna nell’ambito della disciplina sportiva – ma di un atto di violenza grave e tanto gratuito quanto inutile.A tal proposito si rileva che il Calciatore Farnetani (A.S.D. Tressa) ha dichiarato, in fase istruttoria, di non aver notato nel corso della gara “fatti particolari” tra il Falchi e lo Spitaletta.A ulteriore dimostrazione dell’infondatezza delle affermazioni del Falchi v’è anche il rapporto di gara nel quale l’Arbitro precisa che, nel rientrare negli spogliatoi, un gruppetto di quattro calciatori, due per squadra venivano in contatto tra loro spingendosi lievemente con le mani sul petto. Ad essi se ne aggiungevano altri (circa dieci) che si comportavano allo stesso modo senza peraltro che la situazione degenerasse e quindi senza che sussistesse un qualche motivo atto a portare a termine un gesto così violento. Ristabilita la calma l’Ufficiale di gara si girava e notava alle sue spalle il Calciatore Spitaletta, sanguinante al naso, che gli comunicava di essere stato colpito con una testata da un calciatore avversario.Rileva ancora il Collegio che i comportamenti del Falchi nell’immediatezza dell’accaduto e nell’ambito processuale non depongono a suo favore, ciò si afferma con particolare riferimento alla dichiarazione di pentimento espressa in questa sede. Risulta infatti dalle dichiarazioni rese nel corso della prima udienza che il Falchi non si è mai preoccupato di informarsi sulle conseguenze del suo gesto dato che, su esplicita domanda rivoltagli dal Collegio, ha dichiarato che credeva fosse stata emessa una prognosi di venti giorni quando nella realtà essa è di trenta s.c. per la accertata rottura delle ossa nasali.Richiesto se avesse risarcito l’avversario ha risposto di non aver avuto più con lui alcun contatto e che, semmai, avrebbe dovuto essere risarcito lui.Inoltre di nessuna rilevanza appare essere in proposito la memoria a difesa resa, in data 16/2/2015, dal Presidente della Società Sovicille Andreani che è peraltro in assoluta contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso nel corso della richiesta audizione, avvenuta in data 11/5/2015.In quest’ultima occasione infatti il Dirigente si discosta notevolmente da quanto addotto in memoria, ovvero: “…D’improvviso lo Spitaletta sferrava un violento schiaffo al volto del Falchi. Questi non reagiva e mentre tentava di proteggersi dai colpi degli aggressori (ma non era stato solo lo Spitaletta a colpirlo???, n.d.r.) andava a colpire con la testa uno dei giocatori avversari)…., affermando infatti che dopo aver visto che lo Spitaletta ed un suo compagno di squadra (un giocatore di nazionalità albanese) unitamente al Falchi “…rimanevano nella metà campo più lontana dagli spogliatoti”, soggiunge: “Dopo un po’ vedevo lo Spitaletta Cosimo che veniva verso gli spogliatoi accompagnato da altre persone e mostrava chiaramente un sanguinamento dal naso. Non ho visto chi e come lo abbia colpito e ho solo sentito racconti di varie persona presenti che….”.Per quanto riguarda le decisioni assunte in altri giudizi, aventi portata inferiore a quelle richieste in questa sede, a prescindere dal fatto che si tratta di decisioni di primo grado che avrebbero potuto essere – se impugnate – anche oggetto di una “reformatio in peius”, non risulta da nessuna di esse che le conseguenze subite dall’aggredito siano state eguali a quelle subite dallo Spitaletta.A voler ulteriormente sottilizzare si osserva che con la motivazione di una di esse “.. procurandogli copioso fuoriuscita di sangue e probabile (non diagnosticato n.d.r.) frattura delle ossa nasali …”,, vengono irrogate sette giornate di gara.La decisione è basata su una probabilità espressa in sede di rapporto di gara e non derivante, come nella fattispecie da diagnosi ospedaliera. Da quanto fin qui considerato si rileva che non esiste alcun dubbio – per conferma datane anche dallo stesso tesserato – sul fatto che egli abbia colpito con una testata lo Spitaletta mentre l’affermazione di aver reagito dopo aver ricevuto uno schiaffo non trova alcun riscontro negli atti acquisiti.Quest’ultima circostanza è infatti disattesa dalla testimonianza del Calciatore Virgili, compagno di squadra del Falchi il quale, nell’indicare in costui l’autore della testata, dichiara di aver visto lo Spitaletta mettergli semplicemente la mano sul volto.Da rilevare che nell’ambito disciplinare sportivo la reazione ad eventuali gesti atti a recare offesa fisica non determina alcuna attenuante per cui l’atto deve essere sanzionato per le conseguenze che ha determinato.Da quanto fin qui considerato emerge quindi l’assoluta colpevolezza e gravità del comportamento tenuto dal Falchi che non è credibile nella sua difesa basata su una istintiva reazione.L’accertamento della responsabilità del Falchi coinvolge ex lege la Società di appartenenza e determina quindi la integrale conferma dell’atto di deferimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni:- al Calciatore Falchi Daniele, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara;- alla Società A.S.D. Policras Sovicille l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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