COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 01 – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: – Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo, calciatori, – Brogelli Paolo, Dirigente della Società G.S.D. Invicta Gr Calcio Giovani, nonché delle Società: – G.S.D. Invicta Gr Calcio giovani, – A.C.D. Roselle 2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 01 - P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: - Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo, calciatori, - Brogelli Paolo, Dirigente della Società G.S.D. Invicta Gr Calcio Giovani, nonché delle Società: - G.S.D. Invicta Gr Calcio giovani, - A.C.D. Roselle 2012. Le indagini avviate a seguito dell’avvenuta trasmissione da parte del C.R.T. di due esposti – uno anonimo ed uno sottoscritto del legale rappresentante della Società Nuova Grosseto Barbanella – si sono concluse con il deferimento dei seguenti tesserati della Società G.S.D. Invicta Gr Calcio Giovani: - Di Resta Claudio - VelykychOleh - Paolucci Jacopo - Brogelli Paolo, Dirigenti; - Di Resta Giammarco e Tozzi Edoardo, Calciatori. In conseguenza di detto provvedimento il deferimento è stato esteso alla Società G.S.D, Invicta Gr Calcio Giovani in applicazione del principio di responsabilità previsto dall’art. 4, c.1 e 2, del C.G.S..Sempre in applicazione di detto principio veniva nel contempo deferita anche la Società A.C.D. Roselle 2012, solo ex art. 4, c.2, per quanto emerso nel corso delle indagini.Questi i fatti accertati:in occasione della disputa del Torneo Regionale Esordienti Fair Play, avvenuta in Volterra nei giorni 10/11 maggio 2014 e riservato a giovani nati nell’anno 2002, la Società Invicta sopra rubricata utilizzava, nel corso della seconda gara in programma, due calciatori nati nell’anno 2001 con ciò violando le norme del Regolamento del Torneo.Del fatto veniva data ampia notizia su alcuni organi di informazione (You tube e stampa locale) che pubblicavano le interviste del dopo gara rilasciate dai due Calciatori utilizzati irregolarmente i quali declinavano non già le loro generalità quanto quelle di due calciatori indicati nelle liste di gara ai quali si erano sostituiti. Nell’esaminare la posizione dei singoli tesserati la Procura Federale contestava peraltro all’Allenatore Claudio Di Resta di aver contratto con l’A.C.D. Roselle il tesseramento, quale Dirigente Accompagnatore, senza aver richiesto al Settore Tecnico la sospensione prevista dall’art. 36 del Regolamento di Settore.Dall’accertamento di tali fatti scaturiva anche il deferimento nei confronti della Società Roselle che aveva effettuato detto tesseramento senza accertare la regolarità della posizione di tesseramento del Di Resta.Dopo aver raccolto dai Dirigenti incolpati, sia pure con diverse attribuzioni di responsabilità, conferma circa lo svolgersi dei fatti la Procura Federale ha loro comunicato, con provvedimento n. 4058/62 del 4 dicembre 2014, l’avvenuta conclusione delle indagini.A seguito di tale comunicazione i tesserati Claudio Di Resta, OlehVelykych e Jacopo Paolucci chiedevano, ed ottenevano, vedere applicarsi nei loro confronti quanto disposto dall’art. 32 sexies del C.G.S., richiesta che, espletate le formalità necessarie, veniva accolta come da C.U. n. 51/A della F.I.G.C., in data 21 luglio 2015. L’iter processuale è quindi proseguito nei confronti degli altri soggetti incolpati, oggi qui presenti, con la notifica nei loro confronti da parte della Procura Federale del relativo atto di contestazione (n. 1408/62 14 15 del 3 agosto 2015).Questo Tribunale di conseguenza, ha disposto, la convocazione delle parti per la data odierna al fine di instaurare il necessario contraddittorio.Risultano presenti: - Brogelli Paolo, Dirigente, assistito e difeso dal proprio legale; - Di Resta Gianmarco, Calciatore minore di età, rappresentato e difeso dal legale di fiducia in virtù di procura, in atti, rilasciata dal genitore esercente la potestà; - Tozzi Edoardo, anch’egli minore, Calciatore, rappresentato dal genitore Signor Tozzi Massimiliano e difeso dal proprio legale.La Società G.S.D. Invicta Calcio Giovani in persona del Presidente pro-tempore assistito dai propri legali. La Società A.C.D. Roselle è assente nonostante sia stato ritualmente convocata.Tutti i deferiti presenti hanno depositato memoria a difesa.Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma dell’atto di deferimento essendo esso basato sia su prove documentali, quali gli articoli pubblicati dalla stampa locale e dalla piattaforma web You tube, sia per le ammissioni, ancorché espresse in modo diversificato ma che confermano i fatti contestati, dagli incolpati in sede istruttoria.Richiama, in modo particolare, la testimonianza del tesserato Claudio Di Resta che definisce qualificata e rileva la gravità dei fatti sia dal punto di vista comportamentale (sostituzione di persona), sia dai rischi di vario tipo ai quali i giovani calciatori utilizzati sono stati esposti.Conclude chiedendo che vengano applicate le seguenti sanzioni:- al Dirigente Brogelli Paolo l’inibizione per mesi 9 (nove);- ai Calciatori Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo, la squalifica per 2 (due) giornate di gara;- alla G.S.D, Invicta Gr Calcio Giovani, l’ammenda di € 1.000,00 (mille);- alla Società A.C.D. Roselle, l’ammenda di € 100,00 (cento).Intervengono quindi i soggetti deferiti per il tramite dei propri legali i quali, riportandosi alle memorie depositate, delineano le singole posizioni:- Brogelli.Il difensore del Dirigente afferma essere le dichiarazioni dell’Allenatore Claudio Di Resta non riscontrabili essendosi egli sottratto al dibattimento attraverso il cosiddetto patteggiamento. Il Di Resta è quindi del tutto inattendibile per cui non esiste alcuna prova a carico del Brogelli.Il Di Resta, inoltre, non è inoltre credibile avendo dimostrato, anche con le interviste, di non aver avuto in alcun momento la percezione della gravità del comportamento che stava ponendo in essere.Rileva ancora che lo stesso Tecnico nel momento in cui è stato convocato dal Presidente della Società alla presenza del Brogelli non ha contestato a questi di aver semplicemente agito sulla base dell’autorizzazione rilasciatagli nel corso della telefonata tra loro intercorsa mentre il Dirigente si trovava ad Ischia.Il difensore del Brogelli dichiara in proposito che nel corso di detta conversazione, disturbata sotto il profilo della ricezione, il Dirigente, non comprendendo bene quanto gli veniva detto, si è limitato a rispondere “ di fare le cose perbene”.Il difensore chiede conclusivamente il proscioglimento del Dirigente.- Di Resta, - Tozzi. La difesa ritiene i Calciatori non perseguibili perché privi della capacità di agire, quindi non in grado di comprendere la erroneità del loro comportamento a causa della giovanissima età che li ha indotti a fidarsi del tutto completamente alla Società, al Dirigente accompagnatore ed all’Allenatore, dei quali hanno eseguito i suggerimenti e le direttive.- Società G.S.D. Invicta Gr Calcio Giovani.Tramite i propri legali ricorda che l’incolpazione deriva dalla dichiarazione dell’Allenatore Di Resta il quale afferma di aver avuto “l’autorizzazione” dal vice Presidente Brogelli, circostanza da questi smentita e comunque del tutto priva di qualsiasi riscontro atto a valutarne la veridicità, stante la definizione della sua posizione attraverso il patteggiamento.La non credibilità dell’Allenatore appare di tutta evidenza esaminando le dichiarazioni rese dallo stesso nella fase istruttoria allorché, dopo aver affermato di essere stato autorizzato dal Brogelli, ha dichiarato di non ritenere i Dirigenti della Società responsabili.Pone in rilievo la correttezza della Società che, venuta a conoscenza dei fatti dopo il loro svolgersi, ha esautorato l’Allenatore denunciando nel contempo agli Organi Federali l’accaduto.Da ciò discende la richiesta di proscioglimento.La A.C.D. Roselle, assente, nulla ha controdedotto.Chiuso il dibattimento il Collegio si riunisce per la decisione.Esaminato gli atti e tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattimento questo Collegio è in grado di affermare che la violazione contestata si è regolarmente verificata.Infatti, nell’ambito federale il fatto è emerso, oltre che per l’esposto anonimo, da quanto denunciato dal Presidente della Società Nuova Grosseto Barbanella il quale, nel controllare su esplicita richiesta del genitore di un tesserato, la data di nascita del calciatore Gianmarco Di Resta già tesserato per la Società Invicta nella stagione 2012/2013, ha constatato che questi era nato nell’anno 2001 ed aveva disputato, di conseguenza, la gara del Torneo in posizione irregolare. La partecipazione al Torneo Fair Play dei Calciatori Gianmarco Di Resta e Edoardo Tozzi, nati entrambi nell’anno 2001, è inoltre confermata dal Presidente della Società Invicta, Seccarecci, il quale pur dichiaratosi all’oscuro dei fatti perché non presente alla gara ha indicato di aver avuto notizia del fatto successivamente, facendone oggetto di segnalazione al C.R.T., dallo stesso Allenatore Claudio Di Resta il quale – squalificato – dirigeva dalle tribune il proprio vice OlehVelykych.Assume il tesserato incolpato di aver schierato i due calciatori nel timore di essere escluso dalla manifestazione per essere venuti meno, nell’organico della squadra, due calciatori nati nel 2002.Precisa inoltre che della questione erano edotti sia il Dirigente Jacopo Paolucci, che sedeva nell’occasione in panchina e che sarebbe stato l’ideatore dell’escamotage, sia il Vice Presidente Paolo Brogelli il quale telefonicamente ha “autorizzato” la soluzione che sarebbe stata suggerita dal Dirigente Paolucci. Quanto accaduto trova infine riscontro nell’acquisizione da parte della Procura Federale degli articoli apparsi sulla stampa locale (La Nazione, Q.N., Maremma News, nonché la trascrizione di quanto apparso sul web).Cosi delineata la questione si procede ad esaminare la posizione dei singoli incolpati.- Brogelli Paolo, vice Presidente con poteri di rappresentanza e A.D. della Società.La questione si fonda sull’autorizzazione, che si afferma da lui concessa al Di Resta, di utilizzare i due calciatori privi di titolo nella seconda giornata di gara del Torneo.La difesa del Dirigente nega che ciò sia accaduto e, nel corso dell’udienza contrappone all’affermazione del Di Resta che riporta la risposta telefonica del Dirigente: “…se tutti erano d’accordo potevamo andare avanti”, la frase “fate le cose perbene”.Da quanto precede emerge, per comune ammissione delle due parti, che la telefonata è avvenuta, anche se di essa si forniscono due diverse versioni, ed aveva ad oggetto proprio la gara di Torneo qui in esame, circostanza quest’ultima non smentita da alcuno degli incolpati ed in modo particolare dal Brogelli.L’argomento quindi non poteva che essere quello: utilizzare, al fine di non deludere i ragazzi e non perdere la possibilità di un’affermazione sportiva, altri due tesserati della stessa Società anche se di età diversa.In ogni contraria ipotesi la telefonata non avrebbe avuto alcun motivo d’essere.L’Allenatore, infatti, non aveva bisogno di alcuna autorizzazione per metter in campo una squadra “regolare” e meno che mai ricorrere al vice Presidente che si trovava fuori sede.E’ invece logico concludere che a fronte di una soluzione illegittima il tecnico, con lui il Dirigente Accompagnatore, abbia sentito la necessità di avvertire l’A.D., sottraendosi (o limitando) così a qualsiasi responsabilità da parte propria.Anche la frase riportata in udienza “fate le cose per bene” è sintomatica di una situazione irregolare con la quale il Dirigente ha ritenuto di accogliere la proposta di Tecnico e Accompagnatore raccomandando, tuttavia, la prudenza necessaria.La difesa non spiega infine per quale motivo il Brogelli, non comprendendo appieno a causa dei disturbi tecnici quanto gli veniva detto non abbia provveduto, con l’immediatezza che la questione rivestiva, a chiamare lui direttamente il Di Resta per chiarire con esattezza il tenore della richiesta. Nessun dubbio quindi che essa vi è stata ed anche se non si è trattato di “autorizzazione” esplicita, il Brogelli è venuto a conoscenza di quanto Allenatore e Dirigente stavano attuando e ad essa ha prestato acquiescenza con la frase “fate le cose perbene” il che sotto l’aspetto disciplinare equivale ad una esplicita autorizzazione.Si osserva ancora che sarebbe stato dovere del Brogelli, ricevuta la richiesta, bloccarla e/o informare del fatto, quanto meno, il C.D. della Società e comunque in nessuna fase del procedimento, meno che mai in udienza, risulta che il Dirigente abbia opposto un divieto assoluto a fare giocare calciatori irregolari.La colpevolezza del Brogelli è quindi provata. - Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo, calciatori.Hanno preso parte alla gara assumendo, consapevolmente, l’identità dei due compagni di squadra assenti tanto da presentarsi con i nomi di quest’ultimi in occasione delle rituali interviste di fine Torneo.La loro giovane età non può costituire esimente a fronte del comportamento tenuto in dispregio sia dei principi di carattere sportivo che di quelli etici da osservarsi nell’ambito del comune viver civile.E’ opportuno a tal proposito ricordare ai soggetti deferiti quanto statuito dall’art. 2 del C.G.S. al comma 2; “L’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”.Detta norma trova inoltre il proprio corollario nel disposto del successivo art. 3:“Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazione delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.” I giovani calciatori debbono essere consapevoli del fatto che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento comporta l’accettazione delle norme federali le quali, non a caso, richiedono all’art. 1 bis la più stretta osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.E’ fuor di dubbio che tale osservanza debba essere portata a loro conoscenza da parte degli organi societari preposti allo sviluppo ed alla maturazione tecnico-sportiva.Sotto l’aspetto delle civile convivenza colpisce inoltre la estrema disinvoltura con la quale calciatori dell’età di dodici anni hanno indicato al momento della premiazionenon già i propri nomi ma quelli dei compagni di squadra ai quali erano subentrati, dando luogo, in tal modo, ad una vera e propria sostituzione di persona.Detto comportamento denota l’assoluta assenza di quei principi etico-morali che dovrebbero essere loro inculcati nell’ambito familiare e scolastico al fine di prepararli ad una corretta convivenza nell’ambito della società civile in cui si dovranno inserire.Per queste ultime considerazioni il Collegio, pur ritenendo assolutamente passibile di sanzione il comportamento tenuto dai due giovani calciatori, ritiene dovere applicare una sanzione attenuata, cosa della quale appare aver tenuto conto la Procura Federale nella richiesta della sanzione da irrogare.- Società G.S.D. Invicta Gr Calcio Giovani Dal comportamento dei tesserati sopraindicati scaturiscono sia la responsabilità diretta che quella oggettiva della Società, quali previste dall’art. 4 del C.G.S.. Ad essa è infatti attribuita la responsabilità diretta in conseguenza del comportamento tenuto dal Dirigente Brogelli, avente la rappresentanza della Società, secondo quanto statuito dal comma 1, nonché quella oggettiva di cui al c. 2 della richiamata norma a seguito delle violazioni commesse dai Calciatori Di Resta e Tozzi.- Società A.C.D. Roselle.A detta Società viene addebitato di non aver compiuto i necessari accertamenti circa la legittimazione del Signor Claudio Di Resta a tesserarsi quale Dirigente rivestendo a quel momento Società la qualifica di Allenatore. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana, accogliendo il deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Dirigente Brogelli Paolo l’inibizione per 9 (nove) mesi; - ai Calciatori Di Resta Gianmarco e Tozzi Edoardo, la squalifica per 2 (due) giornate di gara;- alla G.S.D, Invicta Gr Calcio Giovani, l’ammenda di € 1.000,00 (mille)- alla Società A.C.D. Roselle, l’ammenda di € 100,00 (cento).
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