COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 16 stagione sportiva 2015/2016 Gara Football Club Grosseto – Palazzi Monteverdi (3-2) del 18 ottobre 2015. Campionato Allievi Provinciali Gir. A. In C.U. n. 17 del 21 ottobre 2015 Delegazione Provinciale di Grosseto. Reclama la Palazzi Monteverdi A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Orlandini Emanuele dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Grosseto:“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ORLANDINI EMANUELE (PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.)Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 16 stagione sportiva 2015/2016 Gara Football Club Grosseto – Palazzi Monteverdi (3-2) del 18 ottobre 2015. Campionato Allievi Provinciali Gir. A. In C.U. n. 17 del 21 ottobre 2015 Delegazione Provinciale di Grosseto. Reclama la Palazzi Monteverdi A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Orlandini Emanuele dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Grosseto:“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ORLANDINI EMANUELE (PALAZZI MONTEVERDI A.S.D.)Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. La Società reclamante sostiene che il signor Orlandini Emanuele, dopo aver perso il controllo del pallone, avrebbe cercato di recuperare il medesimo con un tackle scivolato, non colpendo nell’episodio né l’avversario né il pallone e d’altra parte il proprio calciatore non avrebbe offeso né il D.G. né giocatori avversari. Di guisa che l’espulsione comminata a quest’ultimo dovrebbe ritenersi non corretta e verosimilmente l’Arbitro sarebbe stato indotto ad assumere tale decisione per l’interferenza di alcune persone estranee indebitamente presenti nel recinto di gioco in quanto non inserite nelle distinte di gara. Alla luce di quanto esposto, pertanto la Società reclamante chiede una riforma della sanzione poiché ritenuta sproporzionata.Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso confermava i fatti già riportati nel referto di gara, precisando che il signor Orlandini colpiva l’avversario all’altezza del ginocchio e, data la vicinanza dello stesso D.G. all’azione di gioco, questi poteva vedere molto bene come nella condotta del calciatore non vi fosse la minima intenzione di giocare il pallone ma solo quella di recare danni all’avversario. D’altra parte il D.G. nega che all’interno del recinto di gioco vi siano state persone che hanno tenuto un comportamento intimidatorio verso il medesimo o la squadra ospite. Alla riunione della Corte di Appello Sportiva territoriale tenutasi in data 06 novembre 2015 veniva ascoltata, come dalla stessa richiesto, la Società reclamante a mezzo del proprio Segretario Generale, il quale, riportandosi al reclamo, evidenziava come quanto accaduto contrastava con quanto accaduto e riportato da coloro che erano presenti in campo e contestava l’eccessività della sanzione.Invero alla luce delle risultanze procedimentali la sanzione comminata dal G.S.T. appare congrua ed appropriata. Infatti il calciatore Orlandini Emanuele, come correttamente riportato nella motivazione del G.S.T., viene sanzionato per la condotta violenta nei confronti di un avversario e non per altre condotte. D’altra parte il D.G. evidenzia chiaramente, anche nel proprio supplemento, come l’intento violento del calciatore della Palazzi Monteverdi A.S.D. fosse chiaro, pertanto la sanzione irrogata risulta del tutto conforme a quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. B) del C.G.S. il quale stabilisce che ai calciatori responsabili delle infrazioni di condotta violenta nei confronti di altri calciatori è inflitta, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate; ne discende che il G.S.T. non avrebbe comunque potuto andare al di sotto tale minimo edittale e la sua decisione appare corretta ed incensurabile.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Toscana. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it