COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 22 stagione sportiva 2015/2016 Gara Floria 2000 – Tau Calcio (2-2) del 17/10/2015. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.22 del 22/10/2015 C.R.T. Reclama la società Floria 2000 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 22 stagione sportiva 2015/2016 Gara Floria 2000 – Tau Calcio (2-2) del 17/10/2015. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.22 del 22/10/2015 C.R.T. Reclama la società Floria 2000 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. -Inibizione a svolgere ogni attività fino al 5/12/2015 al sig. Bacherini Massimiliano il quale “Rivolgeva al D.G. frase offensiva. A fine gara sostava nella zona spogliatoi.”-Squalifica fino al 22/1/2016 al sig. Fiaschi Romano il quale “Allontanato per avere rivolto al D.G. frase ingiuriosa, uscendo lo offendeva. A fine gara sostava nella zona spogliatoi.”-Ammenda di €. 300,00 a carico della società “Per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali parte gara e termine con scuotimento minaccioso della rete di recinzione. Assenteismo dirigenza locale.” La reclamante nega le offese all’arbitro relativamente ad entrambi i propri tesserati e giustifica la loro presenza nel recinto spogliatoi a fine gara con il fatto di dovere riprendere i loro effetti personali.Relativamente al comportamento del pubblico non nega qualche intemperanza dei sostenitori, sottolineando comunque la mancanza di qualsivoglia situazione pericolosa per l’arbitro. Sostiene che lo scuotimento della rete è stato un gesto di festeggiamento per i propri calciatori che sono riusciti a pareggiare la gara nel finale della stessa.Chiede l’ammissione della registrazione da parte di telecamere a circuito chiuso (allegando un CD) ed eventualmente delle immagini di un’emittente televisiva.Chiede inoltre che i sig.ri Bacherini e Fiaschi possano partecipare all’udienza unitamente al rappresentante della società.Ritiene le sanzioni eccessivamente gravose. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, non aggiunge nulla di nuovo rispetto al primo scritto.All’udienza del 13/11/2015 la reclamante, per mezzo del suo delegato e del legale della stessa, ha illustrato i motivi del gravame ribadendo, con modi e toni da elogiare per la pacatezza e l’assoluta chiarezza espositiva dei concetti da parte del difensore, l’eccessività delle sanzioni inflitte dal G.S.In punto di merito ritiene che le frasi proferite dai tesserati non avessero contenuti offensivi ma, semmai, irriguardosi. Ammette le rumorosità del pubblico che comunque non ha mai messo in discussione l’incolumità dell’arbitro così come la presenza dei tesserati espulsi nel recinto spogliatoi a fine gara.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali accoglie parzialmente il reclamo.In via preliminare la Corte respinge le istanze istruttorie della reclamante in quanto inammissibili. Il C.G.S. ai sensi dell’art. 35 comma 1.2 prevede: “Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.Da quanto esposto si rileva, ictu oculi, che la fattispecie oggetto della richiesta formulata dalla reclamante non rientra, per il settore di riferimento, fra quelle per le quali è ammessa la prova televisiva o filmata. Alla stessa stregua di inammissibilità deve essere posta la richiesta di partecipazione all’udienza di discussione del reclamo da parte dei soggetti squalificati o inibiti, in quanto gli stessi non hanno sottoscritto il gravame.In punto di merito il Collegio rileva che i tesserati hanno posto in essere sicuramente una condotta antisportiva e meritevole di sanzione, stante il contenuto offensivo delle frasi rivolte all’arbitro.Invero, per quanto riguarda il tesserato sig. Fiaschi Romano, rileva che quanto pronunciato deve essere letto in un unico, sia pure illecito, contesto, con la conseguenza che la sanzione non può essere comminata tenendo conto di una sommatoria di frasi distinte.Per quanto attiene la sanzione economica, la Corte ritiene essere troppo afflittiva in relazione ai fatti contestati, anche in virtù del fatto che mai l’arbitro ha rilevato situazioni di pericolosità per la sua persona.Infine, relativamente al D.G. ricorda che il rapporto di gara deve contenere la data in cui la stessa si è svolta, mentre in quello oggetto del presente giudizio, la stessa è mancante. P.Q.M. La C.S.A.T. accoglie parzialmente il reclamo così decidendo:-respinge il reclamo relativamente al sig. Bacherini Massimiliano;
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