COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 27 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Latignano 2005, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cipolli Andrea per tre gare (C.U. n. 23 del 29/10/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 27 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Latignano 2005, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cipolli Andrea per tre gare (C.U. n. 23 del 29/10/2015). La decisione del G.S.T., impugnata nel reclamo, si ancora al comportamento violento tenuto dal giocatore Cipolli nei confronti di un avversario, durante l’incontro casalingo, disputato contro l'Unione Sportiva Dilettantistica Fabbrica, in data 25 ottobre 2015.Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, scriveva così: “Per grave condotta violenta verso un calciatore avversario”.Nel reclamo si afferma che il contatto, involontario e privo di violenza, sarebbe avvenuto durante un'azione di gioco nel quale entrambi i calciatori si contendevano una palla alta e dunque chiede una rideterminazione della squalifica inflitta.Il reclamo è infondato e deve essere respinto.L'arbitro, rispondendo a specifica richiesta, ha smantellato la tesi difensiva affermando. “Voglio specificare che il Sig. Cipolli Andrea, mentre il pallone era in aria,non guardava assolutamente la traiettoria alta del pallone, bensì l'avversario” e ancora “..il Sig. Cipolli Andrea non era interessato a contendere il pallone, ma solo ed unicamente a colpire l'avversario”.L'episodio, in evidente contrasto con l'art. 19 comma 4 lett. B C.G.S., risulta pienamente ed indiscutibilmente confermato e pertanto deve trovare applicazione, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, la sanzione minima di tre giornate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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