COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 34 stagione sportiva 2015/2016 Gara I.C. Incisa – Chiantigiana (1-0) del 28/10/2015. Coppa Toscana di I categoria. In C.U. n.24 del 5/11/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 34 stagione sportiva 2015/2016 Gara I.C. Incisa – Chiantigiana (1-0) del 28/10/2015. Coppa Toscana di I categoria. In C.U. n.24 del 5/11/2015. Reclama la società Chiantigiana avverso la squalifica fino al 3/12/2015 del calciatore Violetta Matteo il quale “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica stringeva ironicamente la mano al D.G. e gli rivolgeva frase irriverente. Sanzione aggravata in quanto capitano”.La reclamante minimizza sulle frasi pronunciate dal tesserato giustificandole con un altro episodio in cui l’arbitro, a suo dire, non aveva correttamente interpretato il regolamento. Chiede la riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Invero, il comportamento del calciatore appare degno di sanzione sia per la condotta violenta verso un avversario, sia per la frase pronunciata nei confronti del D.G. Tale fatto assume ancor più rilevanza in quanto il calciatore rivestiva la funzione di capitano della squadra. In altri termini, il calciatore si è comportato esattamente al contrario di come deve comportarsi il tesserato-capitano il quale rappresenta non solo gli atri calciatori della sua squadra ma l’intera società. La difesa del calciatore appare poco incisiva e la motivazione addotta quale giustificazione del tesserato non attinente a quanto contestato dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa.
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