COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 29 stagione sportiva 2015/2016 Gara Sestese Calcio – Art. Ind. Larcianese (1-4). Coppa Italia Eccellenza Girone 28 del 28 ottobre 2015. In C.U. n. 24 del 05 novembre 2015 C.R. Toscana. Reclama la Sestese Calcio S.S.D. a r.l. avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore Gutili Enrico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 19/12/2015 GUTILI ENRICO (SESTESE CALCIO S.S.D. A R.L.) Allontanato per aver rivolto ad un A.A. frase irriguardosa, uscendo persisteva in tale atteggiamento”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 29 stagione sportiva 2015/2016 Gara Sestese Calcio – Art. Ind. Larcianese (1-4). Coppa Italia Eccellenza Girone 28 del 28 ottobre 2015. In C.U. n. 24 del 05 novembre 2015 C.R. Toscana. Reclama la Sestese Calcio S.S.D. a r.l. avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore Gutili Enrico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 19/12/2015 GUTILI ENRICO (SESTESE CALCIO S.S.D. A R.L.) Allontanato per aver rivolto ad un A.A. frase irriguardosa, uscendo persisteva in tale atteggiamento”. La Società reclamante asserisce che la sanzione comminata al proprio tesserato sarebbe ingiusta ed eccessiva in quanto in assoluta discrasia con il contenuto del rapporto arbitrale il quale evidenzia soltanto un atteggiamento e delle espressioni di sarcasmo così come del resto definite dal medesimo A.A. oggetto della condotta in questione e pertanto ne chiede la riduzione. Richieste all’A.A. osservazioni in merito all’episodio de quo, lo stesso conferma totalmente quanto scritto nel rapporto di gara. Alla riunione della Corte di Appello Sportiva territoriale tenutasi in data 20 novembre 2015 veniva ascoltata, come dalla stessa richiesto, la Società reclamante a mezzo del Presidente, il quale si riportava al contenuto del reclamo rilevando come, a suo dire, le frasi pronunciate dal tecnico non abbiano assolutamente contenuto offensivo e cita una decisione dallo stesso Giudice che avrebbe sanzionato un fatto più grave con analoga sanzione. Il reclamo merita accoglimento, infatti, le frasi pronunciate dal Gutili effettivamente non hanno carattere offensivo ma soltanto un contenuto irriguardoso e per di più abbastanza lieve. Quindi, se è pur vero che anche lo stesso G.S.T. nella propria motivazione attribuisce alla condotta che ci occupa un tenore esclusivamente irriguardoso, tuttavia la rilevanza delle espressioni utilizzate, ancorché ripetute uscendo dal terreno di gioco, suggerisce l’adozione di una sanzione più tenue. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana infligge all’allenatore Gutili Enrico la squalifica fino a tutto il 20 novembre 2015. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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