COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 40 STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. Reclamo della U.S Vorno avverso dec. GST Toscana. Squalifica Del Dotto Nicola per 3 gare. C.U 26 del 12.11.205.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 40 STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. Reclamo della U.S Vorno avverso dec. GST Toscana. Squalifica Del Dotto Nicola per 3 gare. C.U 26 del 12.11.205. La soc. Vorno senza eccepire alcun che sulla dinamica dei fatti che hanno portato alla sanzione in prime cure, ma semplicemente richiamando “l’eccezionalità” del momento in cui è avventa l’espulsione del Del Dotto, chiede la riduzione di una giornata della sanzione. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di sottoscrizione. La firma apposta a nome del Presidente, da una comparazione con gli atti ufficiali depositati, risulta palesemente apocrifa e non riconducibile al Presidente della società, unico soggetto deputato alla stesura e sottoscrizione dell’atto reclamo. P.Q.M. La Corte di Appello dichiara il proposto reclamo inammissibile ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it