COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 33 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della ASD Gracciano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bruno Tommaso con una squalifica per 5 giornate. C.U. n. 24 del 5/11/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 33 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della ASD Gracciano avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Bruno Tommaso con una squalifica per 5 giornate. C.U. n. 24 del 5/11/2015. Il tesserato in oggetto veniva espulso dal campo di gioco per aver colpito al volto, a gioco fermo, un calciatore avversario procurandogli una ferita al labbro con perdita di sangue. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per cinque gare.Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la A.S.D. Bracciano. La reclamante, in via preliminare, eccepisce una omissione nel referto gara. Secondo quest’ultima infatti il fatto sanzionato non sarebbe stato visto dal D.G. ma dal suo assistente, che avrebbe dovuto redigere di persona un supplemento di referto.Inoltre, secondo la società, dal referto arbitrale non emergerebbe una particolare gravità della condotta violenta che giustifichi la sanzione inflitta. Secondo la reclamante la fattispecie in questione andrebbe inquadrata, al limite, come condotta violenta ex art.19 c.4 lett.B,sanzionata con una squalifica per tre gare, senza cioè la “particolare gravità” prevista sempre dal citato art.19 c.4 lett. C.La società inoltre descrive tutto l’episodio contestato, sostenendo che si è trattato di un contatto involontario, non finalizzato ad alcuna violenza nei confronti dell’avversario. La reclamante pertanto chiede 1) in tesi – che la condotta del proprio tesserato non venga qualificata come violenta;2) in ipotesi che la condotta del calciatore in questione venga derubricata come condotta “semplicemente violenta” art. 19 comma 4 lett.B e quindi sanzionata con tre giornate di squalifica.L’arbitro nel supplemento di rapporto gara afferma di aver visto personalmente l’episodio contestato e di aver chiesto conferma dello stesso al suo assistente, al solo fine di chiarire se si era trattato di una gomitata o di un “cazzotto “. L’assistente confermava che si era trattato di una gomitata violenta e volontaria.Questa Corte Sportiva di Appello esaminati gli atti del procedimento, ritiene provata la condotta violenta del calciatore Bruno Tommaso. Tale condotta viene confermata sia dall’Arbitro che dal suo assistente. Anche la sanzione comminata appare congrua rispetto alla condotta ascritta al giocatore. Difatti la gomitata, volontaria, inferta all’avversario ha prodotto delle conseguenze fisiche ( perdita di sangue) che seppure non classificabili come gravi, fammo rientrare il fatto incriminato nella fattispecie prevista dall’art.19 comma 4 lett.C, seppure nella misura minima. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa
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