COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 39 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “A.S.D Pro Livorno 1919” avverso la decisione del G:S:T: che ha sanzionato il calciatore Simone Pellegrini con una squalifica per tre gare. C.U. n. 26 del 12-11-2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 39 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo della “A.S.D Pro Livorno 1919” avverso la decisione del G:S:T: che ha sanzionato il calciatore Simone Pellegrini con una squalifica per tre gare. C.U. n. 26 del 12-11-2015. Nel corso del secondo tempo della gara “Certaldo – Pro Livorno 1919”, valevole per il campionato di Promozione, il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con una gomitata, a gioco fermo, un giocatore avversario. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica per tre gare. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Pro Livorno 1919, lamentandosi del fatto che la posizione dell’arbitro, al momento del contatto tra i due calciatori, gli impediva di vedere in modo compiuto quanto accaduto. Infatti il D.G. era nella zone centrale del campo mentre il contatto in questione avveniva sulla linea laterale. La reclamante sostiene che il proprio tesserato veniva sgambettato e, una volta caduto per terra, veniva preso per i capelli in maniera piuttosto dolorosa. Pertanto si sarebbe trattato, secondo la reclamante, di un gesto di autodifesa che oltretutto non ha provocato alcun danno all’avversario.L’arbitro nel supplemento di rapporto gara afferma che il sig. Pellegrini veniva colpito fallosamente, ma per dinamiche di gioco, e per tale contatto cadeva per terra. In tale frangente colpiva volontariamente con una gomitata alla coscia l’avversario, senza procurargli alcuna conseguenza.Questa Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti di gara, ritiene provata la condotta violenta ascritta al calciatore in questione. Del resto tale condotta non viene smentita neanche dalla reclamante, seppur qualificandola come gesto di autodifesa. Appare chiaro che si è trattato di un chiaro fallo di reazione ma come tale comunque sanzionabile, seppur nella misura minima prevista dal C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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