COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 30 stagione sportiva 2015/2016 Gara Porta Romana – Firenze Ovest (1-1) del 25/10/2015. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.23 del 29/10/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 30 stagione sportiva 2015/2016 Gara Porta Romana – Firenze Ovest (1-1) del 25/10/2015. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.23 del 29/10/2015. Reclama la società Porta Romana avverso la squalifica per 5 gare effettive inflitta al calciatore Gurioli Filippo il quale “ Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, a fine primo tempo si rendeva colpevole di ulteriore condotta violenta nei confronti di un avversario”.La reclamante, quanto al primo addebito sostiene che il proprio tesserato non ha colpito l’avversario ne volontariamente né involontariamente in quanto afferma si sia trattato di un tentativo di liberarsi dalla presa dell’avversario stesso. Quanto al secondo episodio riferisce di non poter prendere alcuna posizione in quanto nessun dirigente era presente al momento del fatto contestato. Chiede una riduzione della sanzione e che il tesserato possa partecipare all’udienza dibattimentale. La terna arbitrale sostanzialmente conferma quanto già evidenziato in prime cure, sottolineando la non corrispondenza al vero di quanto affermato dalla reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In via preliminare respinge la richiesta istruttoria in quanto il tesserato non ha sottoscritto il reclamo e quindi si trova nella posizione di non poter presenziare all’udienza dibattimentale. Nel merito la Corte rileva la chiarezza di quanto dichiarato dalla terna arbitrale cui non fa riscontro la tesi della difesa, non fosse altro che per prova privilegiata che riveste la versione del D.G. e degli assistenti In punto di quantificazione della sanzione, la stessa appare equilibrata in quanto, nel caso di specie, si tratta di due episodi isolati e separati e quindi non è possibile ricondursi alla tematica dell’unicità del comportamento illegittimo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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