COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 21 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo A.S. Comeana Bisenzio avverso squalifica fino al 2262017 del calciatore Mgarn Amine. (C.U. N. 22 Del 22102015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 21 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo A.S. Comeana Bisenzio avverso squalifica fino al 2262017 del calciatore Mgarn Amine. (C.U. N. 22 Del 22102015) Propone rituale reclamo la AS Comeana Bisenzio avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “In seguito all’espulsione di un compagno di squadra, con fare minaccioso poggiava la propria testa contro quella del DG facendolo indietreggiare di qualche metro. Dopo la notifica della sua espulsione tentava di spingere il fischietto nella bocca dell’arbitro e, non riuscendovi, lo strappava provocandogli intenso dolore ai denti ed alla mandibola. Scagliava quindi il fischietto lontano in segno di protesta”. La reclamante, con ben scarno reclamo, chiede una riduzione della sanzione, tuttavia, pur deprecando il comportamento scorretto del proprio tesserato, non contesta i fatti (salvo il primo gesto di aver tentato di spingere il fischietto nella bocca), limitandosi a cercare di attenuarne la portata. La C.A.S.T., sulla scorta degli atti esaminato il reclamo ed acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Il DG conferma in toto il proprio rapporto, e, peraltro nemmeno la società reclamante aveva contestato i fatti, se non lo spingimento del fischietto. Le argomentazioni difensive sono irrilevanti, ed i fatti provati. La sanzione appare addirittura non eccessivamente severa, stante il comportamento estremamente grave e potenzialmente lesivo del calciatore. Solo il fatto che i singoli atti di violenza, tutti piuttosto gravi, siano avvenuti in un unico contesto, e quindi siano da ritenersi legati dal vincolo della continuazione, fa sì che la sanzione stessa sia da essere ritenuta congrua e non meritevole di aggravamento con applicazione della reformatio in peius. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina l’acquisizione della tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it