COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 26 stagione sportiva 2015/2016 Gara Palleronese – Apuaniaromagnano (2-1) del 14/10/2015. Coppa Regionale di II categoria. In C.U. n.22 del 22/10/2015 C.R.T. Reclama la società Apuaniaromagnano avverso la sanzione dell’ammenda di €.200,00 “Per aver causato ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 26 stagione sportiva 2015/2016 Gara Palleronese – Apuaniaromagnano (2-1) del 14/10/2015. Coppa Regionale di II categoria. In C.U. n.22 del 22/10/2015 C.R.T. Reclama la società Apuaniaromagnano avverso la sanzione dell’ammenda di €.200,00 “Per aver causato ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa”. La reclamante sostiene che la gara è iniziata in ritardo in quanto il terreno di gioco, all’orario previsto per l’inizio della gara, risultava impraticabile. Vista la situazione entrambe le squadre provvedevano ad informare l’arbitro che si sarebbero prodigate per riuscire a renderlo praticabile. Il D.G. acconsentiva alla richiesta tanto è vero che dopo il lavoro di dirigenti e atleti la gara si è potuta disputare. Chiede l’annullamento della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma l’inizio ritardato della gara e le condizioni del terreno di gioco. Sostiene che la richiesta delle società tendeva a far sì che la gara potesse essere disputata regolarmente dopo gli interventi sul terreno di gioco. Afferma altresì che le squadre sono arrivate al campo in anticipo rispetto all’orario previsto per la gara e che le distinte dei calciatori sono state consegnate nella corretta tempistica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Invero, dal testo del supplemento di rapporto, certamente esaustivo a differenza del primo rapporto di gara, evidenzia l’assoluta mancanza di dolo e colpa da parte delle società in relazione al mancato inizio della gara nel tempo previsto dal C.U. Anzi, si può affermare che la condotta delle citate è stata indirizzata nel senso opposto, ovvero in quello di cercare di disputare comunque la gara e questo rende merito alle stesse denotando attaccamento allo sport e correttezza di comportamento. Infatti, l’azione di ripristino delle condizioni di gioco non ha portato alcun vantaggio o svantaggio alle contendenti le quali avevano come unico scopo quello di disputare la gara e così è stato con inizio della stessa entro il limite consentito. Sicuramente il supplemento di rapporto arbitrale ha fatto luce sui fatti ben più dello stringato rapporto ove viene soltanto evidenziato che la “gara è iniziata con 40 minuti di ritardo su esplicita richiesta di entrambe le squadre del tempo di attesa”. Da ciò la sanzione giustamente inflitta dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo, cassa la decisione del G.S. senza rinvio. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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