COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 44 Stagione Sporiva 2015/2016 Reclamo A.S.D. Marina La Portuale avverso squalifica calciatore Baldini Mattia Per 3 gg (C.U. N° 27 Del 19112015) Propone rituale reclamo la ASD Marina La Portuale avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST dell Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica si rivolgeva in maniera irriguardosa al DG.”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 44 Stagione Sporiva 2015/2016 Reclamo A.S.D. Marina La Portuale avverso squalifica calciatore Baldini Mattia Per 3 gg (C.U. N° 27 Del 19112015) Propone rituale reclamo la ASD Marina La Portuale avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST dell Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica si rivolgeva in maniera irriguardosa al DG.”. La società reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, argomenta circa la non volontarietà del fallo commesso dal proprio giocatore e sulla non offensività delle frasi rivolte al DG. La CAST esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. L’arbitro conferma il rapporto, sia in relazione alla volontarietà del fallo, sia riportando testualmente le parole pronunciate dal Baldini a seguito dell’espulsione. Il reclamo non ha ragione di poter essere accolto. L’espulsione del giocatore indipendentemente dalla volontarietà o meno del fallo, comporta una giornata di squalifica in modo automatico, sebbene la descrizione fornita dall’arbitro nel supplemento potrebbe addirittura far propendere per il cd gioco violento, che porterebbe la sanzione a dover essere aggravata a tre giornate, in ragione del dettato normativo. Tuttavia in virtù del principio del favor rei, e del fatto che la dinamica non emergeva compiutamente dal primo rapporto di gara, la sanzione relativa al fallo è da confermarsi. Lo stesso dicasi per la ulteriore sanzione di due giornate, comminate per le frasi irriguardose, e NON offensive, infatti tali sono state descritte e tali risultano dalla motivazione del primo giudice. E’ noto che l’ultima versione del CGS equipari le offese al comportamento irriguardoso ponendo come minimo edittale per sanzionare un siffatto comportamento la squalifica di due giornate. La sanzione comminata è quindi nel suo complesso congrua e va confermata. P.Q.M. La CAST respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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