COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 07 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: -Selvaggio Rosario, Presidente – Calciatore; -Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; -Lapi Gianluca, Calciatore, tutti tesserati all’epoca dei fatti per il F.C.D. Le Piagge per rispondere della violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art.12, c. 5 e 6 del C.G.S.; -della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 07 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: -Selvaggio Rosario, Presidente – Calciatore; -Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; -Lapi Gianluca, Calciatore, tutti tesserati all’epoca dei fatti per il F.C.D. Le Piagge per rispondere della violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art.12, c. 5 e 6 del C.G.S.; -della Società F.C.D. Le Piagge a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2 del medesimo Codice. IL G.S.T. della Toscana, nell’esaminare il rapporto reso dall’arbitro della gara F.C.D. Piagge / G.S.D. Lunigiana 1919, disputata in data 19/4/2015, ha ritenuto opportuno trasmetterlo alla Procura Federale affinché detto Ufficio, nell’ambito delle proprie competenze, rilevasse, in quanto in esso contenuto, l’eventuale violazione di alcuna delle norme disciplinari contenute nel C.G.S.. Riporta infatti l’atto ufficiale che prima della gara un Dirigente della Società G.S.D. Lunigiana si rivolgeva alla terna arbitrale, che la riferiva sul rapporto di gara, con queste parole: “Tutelateci perché durante la settimana abbiamo avuto minacce da alcuni soggetti delle Piagge”. Esperite le necessarie indagini l’Ufficio inquirente, dopo aver acquisito le dichiarazione di 11 soggetti tesserati, appartenenti sia alle squadre delle due Società che hanno partecipato alla gara di cui in premessa che ad altre cinque Società che hanno avuto occasione di disputare gare ufficiali contro la Società F.C.D. Piagge, ha appurato quanto segue. I tesserati della Società Lunigiana indicano tutti concordemente e con grande ricchezza di particolari le continue e pesanti pressioni verbali e gli atti di violenza gratuita subiti dai calciatori prima della gara e durante il suo svolgimento, allorché l’attenzione dell’Arbitro era rivolta altrove. Un calciatore della Società denunciante è stato colpito con uno schiaffo al volto, accompagnato dall’espressione “ma allora non hai capito un cxxxx”, talmente forte da essere stato percepito anche da un compagno di squadra che si trovava nei pressi. Ciò solo per aver chiesto “Ma stanno scherzando?” Una società - definendo il clima esistente durante la gara “da far West” - ha riferito di aver dovuto far intervenire i CC., per violenze subite dai calciatori non in azione di gioco, intervento che però ha solo parzialmente attenuato la condotta violenta e minacciosa di tesserati e sostenitori, continuata per tutta la gara. A detta società è stato interdetto - al momento dell’arrivo - l’ingresso negli spogliatoi perché ciò doveva avvenire solo su decisione dei calciatori ospitanti. Altra società, dopo aver descritto le minacce e le intimidazioni ricevute, denuncia che il Commissario di campo – che nulla ha riportato sul proprio rapporto – veniva obbligato a sedersi su una sedia e gli veniva intimato di non intervenire e di non raccontare quanto stava accadendo. Mentre un’altra Società ha affermato che durante la gara disputata con Le Piagge nulla era accaduto ma, riferendosi ad una premiazione di cui è stato oggetto un calciatore di quest’ultima, ha ritenuto dover affermare che: “Non so se questa premiazione abbia facilitato la distensione degli animi delle due squadre, ma ribadisco che non abbiamo ricevuto minacce di alcun tipo, né in casa né in trasferta. Sempre in sede di indagine le società che hanno descritto quanto accaduto di negativo nel corso delle gare sono state concordi nell’affermare che nell’ambito della Categoria di Promozione i fatti dichiarati erano noti e tutti avevano il timore di disputare gare sul campo della Società le Piagge. Acquisiti tali elementi la Procura federale, ritenendo sufficientemente provata la violazione a norme del C.G.S. ha disposto, previa rituale comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini, il deferimento in esame. Questo Tribunale, disposta la convocazione delle parti per la data odierna, indica che si sono costituiti nel presente dibattimento, previo rilascio di idonee procure a difensori di propria fiducia oggi depositate, i Signori Selvaggio Rosario, Capizzi Iacopo, Lapi Gianluca pur non avendo alcuno di essi ritirato i singoli atti di notifica. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo che verrà trasmessa, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello Sport per il parere previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S.. Di conseguenza, il Tribunale Territoriale della Toscana, in attesa di detto parere, rinvia il dibattimento a nuovo ruolo.
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