COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 06 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei Dirigenti: -Melani Damiano e Vannini Simone, tesserati per l’A.S.D. Giovani Rossoneri, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 10, c. 1 del C.G.S.; -della Società A.S.D. Giovani Rossoneri per la conseguente responsabilità ex art. 4 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 06 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico dei Dirigenti: -Melani Damiano e Vannini Simone, tesserati per l’A.S.D. Giovani Rossoneri, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 10, c. 1 del C.G.S.; -della Società A.S.D. Giovani Rossoneri per la conseguente responsabilità ex art. 4 del medesimo Codice. Il provvedimento trae origine dalla segnalazione inviata dal Presidente dell’A.S.D. Virtus Bottegone al Presidente del C.R.T., e da questi trasmessa alla Procura federale in data 18 febbraio 2014, con la quale si denunciavano pressioni che sarebbero state esercitate dai Signori Damiano Milani, Simone Vannini e Andrea Zerini su propri giovanissimi calciatori, e sui genitori di questi, al fine di trasferirsi - al di fuori dei termini federali previsti - presso l’A.S.D. Giovani Rossoneri. Il documento indicava inoltre che, in epoca precedente, altro calciatore, tesserato anch’egli per la Virtus Bottegone, era stato oggetto, da parte di persona qualificatasi come tesserato per l’A.S.D. Real Quarrata, di analoga richiesta. A sostegno della denuncia venivano allegate le dichiarazioni rilasciate in merito dai genitori di due giovanissimi calciatori (Parubi e Cappellini). Ricevute dette segnalazioni, la Procura Federale, esperite le necessarie indagini, ha ritenuto che i contatti segnalati sono stati posti effettivamente in essere dai Dirigenti della Società A.S.D. Giovani Rossoneri: Melani, Vannini, e Zerini. Di conseguenza, dopo aver osservato quanto disposto dall’art. 32 ter, comma 4, ha deferito a questo Tribunale i Dirigenti dell’A.S.D. Giovani Rossoneri Melani e Vannini, nonché la Società medesima, mentre l’Allenatore Zerini è stato deferito alla competente C.D. del Settore Tecnico. Disposta, ai sensi dell’art. 38 del C.G.S., la convocazione delle parti, il Collegio dà atto della presenza dei tesserati: -Melani Damiano, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Giovani Rossoneri; -Vannini Simone, Dirigente della medesima Società il quale - sia detto per completezza - non ha provveduto al ritiro della raccomandata contenente la convocazione per l’odierna riunione. Sia i due Dirigenti che la Società sono tutti assistiti dal medesimo legale di fiducia che ha prodotto memoria anche in questa sede dopo averne proposta una prima al momento della ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini. E’ presente, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale ritiene che la richiesta preliminarmente avanzata dalla difesa circa la impossibilità per il giudicante di utilizzare quanto emerso in istruttoria dopo il 23 aprile 2014 perché si tratta di elementi acquisiti in violazione dell’art. 32 quinquies, c. 3, sia da ritenersi infondata. Motiva tale affermazione rilevando che il provvedimento è assoggettabile alle norme vigenti alla data di compimento del fatto e non a quelle esistenti al momento dell’inizio dell’azione disciplinare. In punto di merito chiede riaffermarsi la fondatezza del deferimento basato sulle dichiarazioni di tesserati e sull’escussione di testi avvenuta in istruttoria. Chiede quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: -al Presidente Melani Damiano, inibizione per mesi 4 (quattro); -al Dirigente Vannini Simone, inibizione per mesi 4 (quattro); -all’A.S.D. Giovani Rossoneri, ammenda di € 500,00 (cinquecento). Per tutti i soggetti deferiti il difensore da essi nominato, nel riportarsi ai contenuti ed alle richieste formulate con la memoria qui pervenuta in data 11 dicembre 2015, costituente integrazione di quanto già rappresentato alla Procura Federale in occasione della notifica dell’atto di conclusione delle indagini: - contesta preliminarmente la validità dell’atto di incolpazione per violazione dell’art. 32 quinquies, c. 3, del C.G.S. ritenendo che la durata dell’indagine abbia superato il periodo previsto da detta norma; - illustra la dichiarazione, allegata alla memoria depositata in previsione di questa udienza, rilasciata dal genitore del calciatore Parubi Gabriele nella quale lo stesso afferma di non aver avuto alcun contatto con Dirigenti della Società Giovani Rossoneri al fine di ottenere lo svincolo del proprio figlio prima della decorrenza dei termini. - afferma l’inattendibilità della testimonianza della Signora Cappellini, madre di altro calciatore, con il citare la delibera, della quale allega copia, con la quale la C.D. presso il Settore Tecnico ha prosciolto dall’addebito contestatogli l’Allenatore Zerini; - ritiene la testimonianza resa dalla Signora Turdo, genitrice di altro calciatore, come irrilevante non avendo essa riconosciuto nelle foto mostratale in sede istruttoria né il Melani, né il Vannini; Conclude chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti. Il Collegio, riunitosi per decidere, esamina preliminarmente, perché decisiva agli effetti delle prosecuzione del giudizio, l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine all’impossibilità dell’utilizzazione, da parte del Giudicante, dell’istruttoria compiuta dopo il 23 aprile 2014 (ovvero tutte!) essendosi compiuto in detta data il 40° giorno dalla data dell’iscrizione del fatto nell’apposito registro, termine previsto per il compimento delle indagini dall’art. 32 quinquies, c. 3, del C.G.S.. L’eccezione è infondata e quindi da respingere. L’art. 32 quinquies è stato introdotto nella normativa federale con le modifiche apportate al C.G.S. della F.I.G.C. dal Commissario ad acta con il C.U. n. 1 emesso dalla Segreteria Federale in data 1 agosto 2014. L’art. 50 di detto corpo di norme precisa, al comma 1, che esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della F.I.G.C. e quindi in nessun caso prima del giorno 1 agosto 2014, il che significa che esso potrà trovare applicazione, secondo il principio “tempus regit actum”, a decorrere da tale data. Ciò equivale ad affermare che il procedimento in esame non può che ricadere nel campo di applicazione del C.G.S. vigente al momento dell’iscrizione del fatto nel registro previsto e, quindi, nell’ambito applicativo del C.G.S. entrato in vigore il 1 luglio 2007 (v. art. 54 di detto Codice). Questa affermazione trova la propria ragion d’essere in quanto espressamente stabilito dal C.G.S. del C.O.N.I. che all’art. 1.1 recita:” Il presente Codice regola l’ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate (indicate d’ora in poi Federazioni), con ciò statuendo che i Codici di tutte le Federazioni Sportive debbono uniformarsi ad esso. Inoltre il Codice C.O.N.I. afferma all’art. 64 c.3 che: “I procedimenti pendenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione al momento dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano in ogni caso a svolgersi in base a quelle previgenti”. In conseguenza di quanto sopra al caso di specie deve applicarsi la norma recata dall’art. 32 del C.G.S. in vigore alla data dei fatti il quale dispone al comma 11, n° 2: “Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo dal: 1) ……………………………….omissis………………………………… 2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale”. Rilevato che il procedimento è stato avviato, come del resto riconosciuto dalla stessa difesa “…b) l’apertura delle indagini risale quantomeno almeno al 14.03.2014” le indagini si sarebbero dovute concludere entro il 31 dicembre 2014 mentre esse sono state chiuse con la notifica dell’atto di conclusione delle indagini recante la data, anche questa indicata dalla difesa della società, del 24 ottobre 2014. L’eccezione è quindi assolutamente infondata e da respingere. Nell’esaminare gli atti, questo Tribunale premette che la contestazione nasce dalle richieste di svincolo che sarebbero state rivolte a giovani calciatori tesserati per l’A.S.D. Virtus Bottegone da Dirigenti dell’A.S.D. Giovani Rossoneri in data antecedente l’apertura delle liste di svincolo. Precisa a tal fine che tale data è annualmente pubblicata sui comunicati ufficiali sia della F.I.G.C. sia del C.R.T.. In particolare per la stagione 2013/2014, alla quale ci si riferisce, essa è stata oggetto di pubblicazione in allegato al C.U. n. 68 del 13/6/2013 (C.U. n. 183 FIGC) e di rinvio con il C.U. n. 1 del 4.7.2015. E’ a tale disposizione che le Società debbono tassativamente attenersi. Fatta questa premessa il Tribunale esamina la documentazione in atti relativa ad ogni singolo incolpato. Melani Damiano. Il suo nome viene fatto nella prima parte della lettera di segnalazione del Presidente dell’A.S.D. Virtus Bottegone, unitamente a quelli di Vannini Simone e di Zerini Andrea, il quale li chiama in causa affermando testualmente “…. A quanto mi risulta le persone che hanno telefonato e contattato di persona tanto i genitori che i bimbi sono….” Riferisce pertanto non per conoscenza diretta ma “de relato” la dichiarazione rilasciata dal genitore del Calciatore Parubi, che allega, con la quale si chiama in causa solo il Vannini. Non viene poi indicato nella seconda parte della denuncia, corredata dalla dichiarazione della Signora Cappellini, madre di altro calciatore che afferma di essere stata contattata dal Signor Razzoli Luciano il quale sarebbe intervenuto, nel senso indicato con la denuncia, in favore della Società Real Quarrata. Siffatto episodio non è oggetto del deferimento e quindi del tutto estraneo al procedimento in corso. Il Melani viene chiamato in causa dalla Signora Cappellini successivamente, ovvero in sede di deposizione innanzi il Collaboratore della Procura Federale, con l’affermazione “..Aggiungo che verso aprile maggio di quest’anno tutte le volte che assistevo alla partite della Virtus Bottegone dove gioca mio figlio….., venivo sistematicamente avvicinata dai dirigenti della Soc. Giovani Rossoneri e precisamente dai Sigg. Damiano Melani, Zerini Andrea e Vannini Simone dicendomi che nell’interesse di mio figlio era meglio che si tesserasse per i Giovani Rossoneri”. Tale dichiarazione appare al Collegio troppo generica ed indeterminata, proveniente da soggetto non tesserato federale, per poter costituire valida prova. Né si rileva negli atti esaminati alcun altro indizio a carico del Melani. Il Melani va quindi prosciolto dall’addebito contestato. Vannini Simone. Diversa appare la sua posizione rispetto a quella del Melani. La difesa basa la richiesta di proscioglimento di detto tesserato su una nuova e diversa dichiarazione resa dal padre del calciatore Gabriele Parubi che, redatta in data successiva alla notifica al Vannini dell’atto di deferimento, è stata allegata alla memoria depositata agli atti di questo procedimento. Con essa il padre del calciatore Gabriele, che qui si qualifica come Parubi Aleknundev, dopo aver affermato di non parlar bene l’italiano e di non saper leggere, scrive (in evidente contrasto con tale affermazione) in modo più che sufficientemente comprensibile, di non aver mai ricevuto, da parte dei Dirigenti Melani e Vannini, alcuna richiesta di svincolo del figliolo nei mesi precedenti la data indicata dalla normativa per l’avvio delle procedure di svincolo. Tale dichiarazione si pone in netto contrasto con quanto dichiarato in data 30 settembre 2013 in ordine ai ripetuti contatti avuti, prima e dopo il 15 settembre, con il Dirigente Vannini al fine di ottenere il tesseramento a favore della Società Giovani Rossoneri attraverso lo svincolo anticipato. E’ opportuno ricordare, come più volte affermato dagli Organi della D.S., che con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento il calciatore, e chi lo tutela, aderiscono a tutte le norme federali delle quali si dichiarano implicitamente edotti in virtù di quanto disposto dall’art. 2, c. 2, del C.G.S.. Rilevato ancora che il Parubi Gabriele è tesserato fin dal 17.1.2014 per l’A.S.D. Giovani Rossoneri, la dichiarazione resa in questa sede, quale allegato alla memoria in data 3.11.2015, appare avere mero carattere strumentale, volto ad attenuare la responsabilità dell’attuale società di appartenenza del giovane calciatore e dei suoi dirigenti. Sussistono nel suo caso concreti elementi di colpevolezza. A.S.D. Giovani Rossoneri La non credibilità delle dichiarazioni rese in questa sede dal Parubi determina già ex se la responsabilità oggettiva della Società che, in ogni caso, risulta confermata dalle dichiarazioni della Signora Rosalia Turdo, anch’essa non tesserata. Infatti, il non avvenuto riconoscimento del Melani e del Vannini nelle foto che le sono state mostrate in istruttoria, oltre a dimostrare che nulla di preordinato esiste nelle sue dichiarazioni, testimonia per l’assoluta fondatezza della sua deposizione che è, inoltre, assolutamente precisa nell’indicare le modalità con le quali due persone, all’interno della scuola frequentata dal nipote – calciatore tesserato per l’A.S.D. Bottegone – le hanno consegnato un volantino, così come facevano con i ragazzi in transito, contenente i dati della Società “Giovani Rossoneri”. Pur se non è stato possibile identificare – al di fuori del Vannini – i soggetti che hanno operato in favore della Società nel senso indicato dall’atto di deferimento, è applicabile nei confronti della società Giovani Rossoneri quanto disposto dal comma 5 dell’art. 1 bis del C.G.S.. Il deferimento è quindi da accogliere parzialmente P.Q.M. il T.F.T. della Toscana decide di: -prosciogliere il Dirigente Melani Damiano dall’addebito contestato; -infliggere al Dirigente Vannini Simone l’inibizione per mesi 3, -comminare all’A.S.D. Giovani Rossoneri, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it