COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 05 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: – Meci Agim, calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art.1 bis del C.G.S.; – la U.S.D. Tegoleto a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4/2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 05 / P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Meci Agim, calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art.1 bis del C.G.S.; - la U.S.D. Tegoleto a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4/2 del C.G.S. L’Arbitro della gara Tegoleto – Bucinese, disputata in data 12.1.2014 nell’ambito del Campionato Allievi B indetto dalla delegazione Provinciale di Arezzo, ha indicato sul rapporto di gara di essere stato minacciato, a fine gara, innanzi gli spogliatoi, da persona al momento non identificata perché in abiti civili e con la testa coperta da un cappuccio. Il G.S.T. di Arezzo ha segnalato il fatto alla Procura Federale che, a seguito di specifiche indagini, ha disposto il presente deferimento dopo aver acquisito, in sede di indagine, le dichiarazioni sia del Calciatore Meci Agim sia quelle dell’Allenatore della squadra dell’U.S.D. Tegoleto. Disposto il dibattimento per la data odierna, attraverso rituale convocazione, viene dato atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, il quale, aprendo il dibattimento, rileva non esservi alcun dubbio sulla fondatezza dei fatti contestati che trovando essi conferma nelle dichiarazioni dei due tesserati esaminati in istruttoria, dei quali sottolinea la gravità. Chiede che accolto il deferimento, vengano applicate a carico dei deferiti le sanzioni che così indica: -al Calciatore Meci Agim, la squalifica per 6 (sei) giornate; -all’U.S.D. Tegoleto, ammenda di € 300,00 (trecento). Nessuna attività difensiva risulta espletata dai soggetti deferiti al di fuori della memoria presentata alla Procura Federale in relazione all’avviso di conclusione delle indagini. Il Collegio, chiuso il dibattimento, decide rilevando, preliminarmente, che le dichiarazioni rese dal Calciatore in istruttoria sono volte esclusivamente all’attenuazione delle proprie responsabilità. Appare invece sintomatico quanto dichiarato dall’Allenatore al Collaboratore della Procura, egli infatti afferma di aver visto il Megi raccogliere un legno e indirizzarsi verso il D.G., e prosegue dichiarando “Può darsi dopo abbia adoperato detto bastone nei confronti delle minacce all’arbitro ma io ho visto solamente il giocatore portato via dai ns. Dirigenti”. Siffatta affermazione induce a ritenere provato il fatto contestato al calciatore e determina quindi la responsabilità della Società alla quale diviene opportuno ricordare che quanto disposto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. trova applicazione in virtù del combinato disposto del punto 9 della guida pratica emanata dall’A.I.A. a commento della regola n. 5 del Gioco del calcio e dell’art.35, c.1, del C.G.S.. Dispone infatti l’A.I.A. che l’arbitro è tenuto a segnalare nel rapporto di gara le infrazioni alle norme della disciplina sportiva accadute nella sua disputa “… anche se si sono verificate lontano dalla sede della gara stessa…”. Il comma 1.1 dell’art. 35 del C.G.S. per proprio conto statuisce che “ I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” Poiché nella fattispecie l’Arbitro sul rapporto di gara descrive l’episodio con assoluta chiarezza riportando le parole pronunciate dal calciatore Megi, il deferimento è da accogliere. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana infligge: -al Calciatore Meci Agim la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara; -alla Società U.S.D. Tegoleto, l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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