COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 47 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 21 del 25.11.2015 Reclamo della S.S.D.R.L. SPORTING CLUB FIRENZE SUD avverso la squalifica inflitta al calciatore Gasperini Giordano per tre giornate Reclama la società Sporting Club Firenze Sud avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Gasperini Giordano, ‘per aver offeso e minacciato il D.G’.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 47 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 21 del 25.11.2015 Reclamo della S.S.D.R.L. SPORTING CLUB FIRENZE SUD avverso la squalifica inflitta al calciatore Gasperini Giordano per tre giornate Reclama la società Sporting Club Firenze Sud avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Gasperini Giordano, ‘per aver offeso e minacciato il D.G’. La società impugna il provvedimento sopra indicato, in quanto ritenuto eccessivo, riconoscendo l’errore del calciatore (dovuto alla stanchezza) e chiedendo, per queste ragioni, scusa al D.g.. Rileva, tuttavia, la reclamante che il giocatore non ha mai avuto intenzione di offendere e/o aggredire l’arbitro, evidenziando il comportamento assolutamente corretto del Gasperini nel corso del campionato verso i direttori di gara e gli avversari, altresì precisando che il giocatore non è mai stato oggetto di provvedimenti di squalifica. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione inflitta. La Corte, letto il reclamo, acquisiti gli atti del procedimento di primo grado, così decide. Il reclamo non merita accoglimento. L’art. 19, n. 4, C.G.S. dispone che ‘ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salvo l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara’. In altre parole, la norma in commento prevede un regime che consente all’interprete di calibrare la sanzione (al tesserato che sia reso responsabile della condotta antigiuridica) in ragione delle singole circostanze attenuanti o aggravanti eventualmente riscontrate, tenendo conto, in ogni caso, del richiamo effettuato dalla stessa norma sull'applicazione, per i casi di condotte offensive/irriguardose tenute nei confronti degli ufficiali di gara, della sanzione minima di due giornate di squalifica. Nel caso di specie, le evidenze processuali riconducono inevitabilmente a ritenere che le frasi profferite dal calciatore al direttore di gara possano essere inquadrate nel novero delle condotte irriguardose, non ravvisandosi, contrariamente all'assunto difensivo, intenti di natura ingiuriosa o di aggressione, e per questo punibili, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui sopra, con la squalifica minima di due giornate di gara. L’esame più specifico degli atti gara ha tuttavia posto in evidenza, come peraltro correttamente rilevato in sede di motivazione dal Giudice di prime cure, anche un comportamento minaccioso del Gasperini nei confronti del direttore di gara (‘ti faccio vedere, ti aspetto fuori’), atteggiamento che è stato giustamente valutato e ‘pesato’ dal Giudice Sportivo con l’applicazione di un’ulteriore giornata di squalifica. Invero, non assumono rilievo attenuante le circostanze dedotte dalla reclamante sulla correttezza del comportamento del giocatore, in quanto la sanzione risulta applicata nel minimo edittale. In definitiva, pertanto, la Corte ritiene che la sanzione impugnata sia stata correttamente calibrata dal Giudice Sportivo e che non sussistano ragioni e motivi per riformare il provvedimento impugnato. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla S.S.D.R.L. SPORTING CLUB FIRENZE SUD, confermando il provvedimento; - ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo
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