COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Scarperia – Albereta (0-1) del 28 novembre 2015. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 22 del 02 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama il G.S. Scarperia 1920 A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio dirigente Musso Francesco dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze: “A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 02/02/2017 MUSSO FRANCESCO (SCARPERIA 1920 A.S.D.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Scarperia - Albereta (0-1) del 28 novembre 2015. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 22 del 02 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama il G.S. Scarperia 1920 A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio dirigente Musso Francesco dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze: “A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 02/02/2017 MUSSO FRANCESCO (SCARPERIA 1920 A.S.D.) Allontanato dal D.G. per proteste, offese e contestuale ingresso non autorizzato nel terreno di giuoco, alla notifica del provvedimento lanciava addosso all’arbitro la bandierina colpendolo alla mano sinistra e provocandogli lieve dolore ”. La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia lanciato la bandierina addosso all’Arbitro, affermando al contrario che lo stesso l’avrebbe gettata a terra in un gesto di stizza, ma senza alcuna intenzione di colpire il D.G., osservando che, tutt’al più la bandierina potrebbe avere sfiorato la mano sinistra di quest’ultimo data la distanza ravvicinata. Nulla dice invece circa gli altri addebiti contestati. In ragione di ciò il G.S. Scarperia 1920 A.S.D. chiede un riesame favorevole dell’accaduto chiedendo altresì di essere udita. Tuttavia, nonostante la rituale convocazione per la riunione della Corte del 18.12.2015, nessuno compariva per la Società reclamante. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma che il Musso Francesco gli lanciava volontariamente addosso la bandierina, precisando che ciò avveniva da una distanza di circa due metri e che lo stesso veniva colpito alla mano sinistra protesa a difendere il petto, conferma altresì che il contatto gli procurava lieve dolore. Pertanto, risultando comprovato dagli atti ufficiali che la bandierina ha effettivamente colpito il D.G. provocandogli lieve dolore e che ciò è avvenuto a seguito di un gesto volontario posto in essere dal tesserato Musso Francesco il cui intento era proprio quello di colpire il D.G., dovendosi altresì ritenere confermate le altre condotte tenute dal proprio dirigente, in quanto neanche oggetto di contestazione da parte della Reclamante, la sanzione inflitta dal G.S.T. appare adeguata se non addirittura lievemente contenuta in relazione all’episodio addebitato, ciò anche in considerazione della funzione educativa che dovrebbe altresì connotare l’operato di un dirigente di una squadra giovanile. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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