COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 24 del 25.11.2015 Reclamo dell’U.S.D. FABBRICA avverso le seguenti sanzioni: -€ 350,00 inflitta alla società; -inibizione fino al 24.03.2016 inflitta al dirigente Sandri Giorgio; -squalifica inflitta all’allenatore Cristianini Samuele fino al 24.03.2016; -squalifica inflitta al calciatore Neri Simone fino al 24.12.2017; -squalifica inflitta al calciatore Bini Vittorio fino 08.05.2016; – squalifica inflitta al calciatore Salvadori Nico fino 24.03.2016; -squalifica inflitta al calciatore Marinelli Nicola fino 24.02.2016.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 24 del 25.11.2015 Reclamo dell’U.S.D. FABBRICA avverso le seguenti sanzioni: -€ 350,00 inflitta alla società; -inibizione fino al 24.03.2016 inflitta al dirigente Sandri Giorgio; -squalifica inflitta all’allenatore Cristianini Samuele fino al 24.03.2016; -squalifica inflitta al calciatore Neri Simone fino al 24.12.2017; -squalifica inflitta al calciatore Bini Vittorio fino 08.05.2016; - squalifica inflitta al calciatore Salvadori Nico fino 24.03.2016; -squalifica inflitta al calciatore Marinelli Nicola fino 24.02.2016. Con tempestivo e rituale reclamo la società Fabbrica impugna i provvedimenti squalifica qui di seguito indicati, comminati dal Giudice Sportivo di Pisa: -Ammenda di € 350,00inflitta alla stessa società reclamante ‘Per presenza di persona estranea nello spogliatoio del D.G. che si qualificava come presidente della società Fabbrica e teneva comportamento antisportivo nei confronti del D.G. invitandolo a sminuire l’accaduto. Per mancata assistenza al D.G. durante e dopo le aggressioni subite dai propri calciatori. Per intemperanze di propri tesserati nei confronti del D.G. alcuni dei quali non identificati. Tale situazione costringeva il D.G. a chiamare i carabinieri e solo all’arrivo dei militari, il D.G. poteva lasciare l’impianto senza ulteriori conseguenze’; -Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24 marzo 2016 a carico di Sandri Giorgio, in quanto ‘Entrato in campo senza autorizzazione, invece di prestare assistenza al D.G., protestava tenendo comportamento offensivo ed antisportivo rifiutandosi di allontanarsi dal terreno di gioco. Tale comportamento determinava un assembramento nel campo di giuoco a seguito del quale si verificavano comportamenti violenti nei confronti del D.G.’; -Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24 marzo 2016 a carico di Cristianini Samuele, in quanto ‘Entrato in campo senza autorizzazione, invece di placare gli animi e prestare assistenza al D.G., protestava e pronunciava frasi antisportive. Rifiutava di lasciare il terreno di giuoco favorendo il crearsi di un assembramento in campo attorno al D.G. nel quale venivano compiuti atti di violenza al D.G. medesimo’; -Squalifica fino al 24.12.2017 a carico di Neri Simone, poiché ‘Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario che aggrediva in modo violento e ripetuto. Successivamente, dopo che a seguito della sua espulsione, venivano espulsi altri suoi compagni e due dirigenti della propria società e la gara veniva per questo sospesa dal D.G. per mancanza del numero minimo, raggiungeva il D.G. che si recava negli spogliatoi lo bloccava a centrocampo ponendosi di fronte a pochi centimetri e lo colpiva ripetutamente per quattro volte sul viso a mano aperta con estrema violenza tale da procurargli immediato dolore. Insieme ad altri compagni espulsi seguiva il D.G. fino agli spogliatoi continuando ad offenderlo e minacciarlo. Gli atti di violenza costringevano il D.G. a recarsi in ospedale dopo la gara dove veniva giudicato guaribile in 5 giorni s.c.’; - Squalifica fino all’08.05.2016 a carico di Bini Vittorio ‘Perché in segno di protesta nel dare manforte a propri compagni, raccoglieva da terra una manciata di fango e la scagliava addosso al D.G. che si trovava a circa tre metri colpendolo al basso ventre ed alla gamba senza ulteriori conseguenze. Minacciava il D.G. di aspettarlo fuori in momento di particolare tensione per il clima creatosi’; -Squalifica fino 24.03.2016 a carico di Salvadori Nico ‘Perché in segno di protesta per l’espulsione di un proprio compagno si portava vicino al D.G., appoggiava il proprio petto a quello del D.G. e lo spingeva all’indietro facendolo arretrare di tre passi senza ulteriori conseguenze. Tale comportamento innescava una serie di comportamenti violenti nei confronti del D.G. da parte di propri compagni’; -Squalifica fino al 24.02.2016 a carico di Marianelli Nicola, in quanto ‘In segno di protesta nei confronti del D.G., lo spingeva da tergo facendolo avanzare di un passo senza ulteriori conseguenze. Tale azione veniva compiuta in un momento di particolare tensione del D.G. e veniva seguita da altri comportamenti violenti di propri compagni’. La reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda inflitta, evidenziando la non verità dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato ed allegando, a supporto di quanto sostenuto, dichiarazione testimoniale di tale sig. Montagnani Francesco, addetto al controllo del cancello di ingresso agli spogliatoi, con la quale quest’ultimo afferma di aver fatto entrare il padre dell’arbitro su richiesta dello stesso D.G.. Rileva inoltre che il fatto che il Presidente abbia cercato di sminuire l’accaduto non può costituire condotta sanzionabile, poiché espressa in un contesto non ‘ufficiale’. Rileva altresì che l’invito a non chiamare i Carabinieri appare giustificato dal fatto che non ve ne fosse la necessità, in assenza di situazioni di pericolo e di fatti penalmente rilevanti. A sostegno di quanto detto evidenzia che quando l’arbitro è entrato negli spogliatoi la situazione fosse completamente tranquilla e sotto controllo, come potrebbe essere confermato dall’allenatore della squadra avversaria sig. Farroni e dagli stessi militari che si sono stupiti di essere stati chiamati. Relativamente al provvedimento di inibizione inflitto al sig. Sandri, la società chiede una riduzione della sanzione, osservando l’inesistenza di un nesso di causalità tra l’entrata in campo del sig. Sandri e l’assembramento creatosi, precisando che in tale frangente le discussioni con giocatori erano già iniziate. Al contrario, precisa che l’intervento del dirigente era finalizzato a dissuadere i propri giocatori dall’assumere atteggiamenti violenti nei confronti dell’arbitro. Per quanto attiene i provvedimenti di squalifica assunti, rispettivamente, nei confronti dell’allenatore Cristianini e dei calciatori Neri, Bini, Salvadori e Marianelli, la reclamante contesta integralmente i fatti così come riportati in sede di motivazione; in particolare, rileva che l’allenatore è entrato in campo quando il D.G. era già circondato dai giocatori del Fabbrica, con l’unico scopo di impedire altre proteste e al solo fine di portare via i propri giocatori. In riferimento alla posizione del Neri, la società nega gli addebiti contestati, sia per quanto riguarda la condotta violenta tenuta nei confronti di un calciatore avversario, sia relativamente all’episodio di violenza asseritamente posto in essere nei confronti del D.G.. Non contesta, tuttavia, l’atteggiamento di protesta e le offese profferite dal calciatore al direttore di gara, dichiarando però calunnioso ogni ulteriore addebito che abbia come riferimento la supposta aggressione, in quanto episodio mai verificatosi, potendo detta ricostruzione trovare conferma dalle dichiarazioni testimoniali che allega al ricorso. Rileva inoltre che l’arbitro stesso riferisce nel referto che il Neri assieme al padre si è recato presso la di lui abitazione per scusarsi solo per le offese. Per quanto riguarda la posizione del Bini e del Salvadori, la società precisa che il Bini nel compiere un gesto di stizza ha effettivamente scagliato del fango, osservando tuttavia di averlo indirizzato ai propri piedi e non verso il Direttore di gara, negando recisamente che il Salvadori abbia spinto l’arbitro ed evidenziando l’assenza di qualsiasi contatto tra il richiamato calciatore e il direttore di gara. Per quanto attiene infine la posizione del Marinelli, la società chiede l’annullamento della sanzione inflitta, osservando che l’episodio non si è mai verificato, in quanto il calciatore non ha mai preso parte, neanche verbalmente, alla contesa, precisando che a seguito dell’espulsione del Neri il Marinelli si è avvicinato alla rete del campo per parlare con il dirigente Salvadori, rimanendovi fino a quando l’arbitro non ha fischiato la fine della partita. La società chiede, in via istruttoria, che siano sentiti sui fatti oggetto di contestazione i sig.ri Salvadori Claudio, Montagnani Francesco, Grilli Sergio e Franco Ferroni. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, richiesto ed acquisito anche un supplemento di rapporto dal direttore di gara, delibera quanto segue. Occorre anzitutto premettere che non può darsi luogo allo sfogo delle prove orali richieste dalla reclamante con l’impugnativa, in quanto irrituali e non ammesse dalla normativa federale per il caso di specie. Nondimeno, risultano del tutto irrituali e inammissibili le dichiarazioni allegate dalla ricorrente a supporto dei motivi di impugnazione, in quanto tese ad eludere il divieto della prova per testimoni operante per il presente procedimento. Occorre inoltre premettere che gli organi di Giustizia sportiva giudicano i ricorsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 C.G.S., a mente del quale il comma 1.1., applicabile ai procedimenti in questione, dispone che ‘i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento di gare’, ponendo in evidenza, pertanto, il carattere assolutamente privilegiato, all’interno della gerarchia delle fonti di prova, dei rapporti anzidetti rispetto ad ogni altra deduzione ed escludendo la facoltà di ricorrere ad ulteriori prove, quali appunto le prove orali, con la sola eccezione del procedimento svolto in tema di illecito sportivo. Fatte queste premesse, il ricorso non merita accoglimento. Gli atti di gara evidenziano e circoscrivono con coerenza e precisione i fatti oggi oggetto di contestazione; in particolare, dall’esame dei rapporti stesi dall’Ufficiale di gara emerge in modo assolutamente chiaro la responsabilità della società per i fatti posti a fondamento della sanzione pecuniaria oggi impugnata, nonché la responsabilità di ogni singolo tesserato per i fatti contestati. Procedendo per ordine. Per quanto riguarda l’ammenda comminata alla reclamante, i fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato sono in parte non contestati (condotta antisportiva del presidente e intemperanze dei tesserati) e in parte vengono confermati dall’arbitro con il supplemento di rapporto reso su richiesta della Corte, con il quale quest’ultimo precisa che ‘l’intervento dei carabinieri si è reso necessario proprio perché la società Fabbrica era del tutto assente..’ e che..’vi erano rischi per la mia incolumità fisica…’. Per quanto attiene le posizioni del Sandri e del Cristianini, le risultanze processuali evidenziano, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, che gli stessi tesserati hanno omesso di fornire assistenza al D.G. in occasione degli assembramenti di protesta creatisi intorno all’arbitro, assumendo invero una condotta assolutamente biasimevole volta a contribuire con le proprie proteste a surriscaldare gli animi dei calciatori. Relativamente al calciatore Neri, la tesi difensiva non trova alcun riscontro di carattere oggettivo, dovendosi per converso ritenere assolutamente credibile la versione arbitrale, peraltro suffragata da documentazione medica (referto di Pronto soccorso) in ordine alla sussistenza delle lesioni subite. Per quanto riguarda infine la posizione dei calciatori Bini, Salvadori e Marianelli, la tesi difensiva offerta dalla reclamante appare del tutto scollegata alla realtà dei fatti, affetta da palese illogicità e smentita dalla ricostruzione arbitrale, con la quale si evidenzia, da una parte, il gesto assolutamente volontario del Bini volto a procurare vilmente maggior danno fisico al direttore di gara; dall’altra, l’atteggiamento di protesta e le spinte volontariamente arrecate al direttore di gara sia dal Salvadori che dal Marianelli. In definitiva, pertanto, i provvedimenti impugnati non paiono meritevoli di riforma, né dal punto di vista dell'accertamento del fatto storico, né sotto il profilo dell'entità delle sanzioni comminate, le quali, alla luce delle risultanze processuali e tenuto conto della gravità dei fatti, risultano invero sottostimate dal Giudice di prime cure. Il Collegio ritiene tuttavia di non dover dar luogo ad un giudizio di riforma in senso peggiorativo dell'entità delle sanzioni inflitte solo perché le istanze sviluppatesi in seno allo stesso non hanno trovato giudizio unanime. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -Respinge il reclamo proposto dall'U.S.D. Fabbrica, confermando i provvedimenti impugnati. -Ordina disporsi l'addebito della tassa di reclamo.
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