COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo della A.S.D Piano di Conca avverso dec. G.S delegazione di Massa. Esito gara Piano di Conca – Lunigiana del 14/1/2015. C.U 23 del 02/12/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale reclamo della A.S.D Piano di Conca avverso dec. G.S delegazione di Massa. Esito gara Piano di Conca – Lunigiana del 14/1/2015. C.U 23 del 02/12/2015. Ritenendo errata la decisione assunta in primo grado dal GST della Delegazione di Massa, la USD Piano di Conca chiede a questa Corte una revisione del provvedimento, l’Annullamento dello stesso e la ripetizione della gara. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile poiché non sottoscritto. La sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo, il quale, se ne è privo, è da considerare “tamquam non esset.”.Con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M. La Corte di Giustizia dichiara il proposto reclamo inammissibile ordinando l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it