COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Ponzano – Monterappoli (3-0) del 29 novembre 2015. Campionato Terza Categoria Girone B. In C.U. n. 22 del 02 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama l’ A.S.D. Monterappoli avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Bagni Marco dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 02/03/2016 BAGNI MARCO (G.S. MONTERAPPOLI) Per aver tirato una pallonata verso il D.G. senza colpirlo”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Ponzano – Monterappoli (3-0) del 29 novembre 2015. Campionato Terza Categoria Girone B. In C.U. n. 22 del 02 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama l’ A.S.D. Monterappoli avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Bagni Marco dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 02/03/2016 BAGNI MARCO (G.S. MONTERAPPOLI) Per aver tirato una pallonata verso il D.G. senza colpirlo”. La Società reclamante, pur confermando che il proprio calciatore avrebbe dato un calcio al pallone, tuttavia nega che il gesto fosse finalizzato a colpire al D.G., ma unicamente dovuto alla stizza per aver subito due reti in pochi minuti e tale ricostruzione sarebbe confermata anche dal fatto che il pallone sarebbe passato ad almeno 3-4 metri dall’Arbitro. In ragione di ciò l’A.S.D. Monterappoli domanda quindi alla Corte adita una nuova valutazione dell’accaduto con conseguente esclusione o riduzione della sanzione. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma la volontarietà del gesto posto in essere dal Bagni, precisando che il pallone, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società reclamante, è passato a non più di 1-1,5 metri dallo stesso, distanza tale da confermare che il pallone calciato dal giocatore fosse effettivamente rivolto verso di lui. Pertanto, risultando confermato dagli atti ufficiali che l’intento del calciatore Bagni Marco fosse proprio quello di colpire il D.G., la sanzione inflitta dal G.S.T. appare congrua in relazione all’episodio contestato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo
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