COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Mercatale – Albereta San Salvi (1-2) del 28 novembre 2015. Campionato Terza Categoria Girone B. In C.U. n. 22 del 02 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama l’ A.S.D. Mercatale F.C. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Castellani Federico dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE CASTELLANI FEDERICO (MERCATALE A.S.D.) Per condotta violenta verso un calciatore avversario causandogli conseguenze tali da rendere necessaria la sostituzione”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Mercatale – Albereta San Salvi (1-2) del 28 novembre 2015. Campionato Terza Categoria Girone B. In C.U. n. 22 del 02 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Firenze. Reclama l’ A.S.D. Mercatale F.C. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Castellani Federico dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Firenze: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE CASTELLANI FEDERICO (MERCATALE A.S.D.) Per condotta violenta verso un calciatore avversario causandogli conseguenze tali da rendere necessaria la sostituzione”. La Società reclamante, pur confermando che il proprio calciatore avrebbe effettivamente colpito con un calcio un avversario a palla lontana e censurando l’episodio, tuttavia nega che l’episodio in questione abbia determinato la sostituzione del giocatore la quale sarebbe avvenuta solo per scelta tecnica. All’uopo allega una dichiarazione della Società avversaria e chiede una riduzione della sanzione. Richieste al D.G. osservazioni in merito, lo stesso riferisce che il calcio che veniva dato dal Castellani sulla caviglia dell’avversario era veemente come desumibile anche dal rumore dell’impatto e che il giocatore vittima del gesto veniva prontamente soccorso dal massaggiatore della propria squadra e, successivamente, accompagnato a braccia fuori dal terreno di gioco da parte di due suoi compagni, veniva sostituito dopo circa un minuto, nel quale il massaggiatore effettuava le cure del caso, senza far più rientro in campo. Osservato preliminarmente che la dichiarazione della Società avversaria ed allegata dalla Reclamante non può essere utilizzata ai fini del decidere, deve tuttavia rilevarsi che la sanzione inflitta al calciatore Castellani Federico appare eccessiva. Infatti, se il gesto di violenza posto in essere dallo stesso risulta di particolare gravità in quanto, come confermato dalle risultanze degli atti ufficiali, tale da determinare la sostituzione del calciatore avversario, nondimeno la condotta in esame merita di essere sanzionata con il minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. C) del C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione del G.S.T. di Firenze riduce a 5 (cinque) le giornate di squalifica inflitte al calciatore Castellani Federico dell’A.S.D. Mercatale F.C.. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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