COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla Società A.S.D G.S. Pergine in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Regionale della Toscana ha squalificato per 5 (cinque) giornate di gara il Calciatore Casalini Alessandro. (C.U. n. 29 del 3.12.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 35 del 30/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dalla Società A.S.D G.S. Pergine in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Regionale della Toscana ha squalificato per 5 (cinque) giornate di gara il Calciatore Casalini Alessandro. (C.U. n. 29 del 3.12.2015). Il provvedimento indicato un epigrafe, così motivato: ”In reazione ad un fallo subito, colpiva con una gomitata al volto il calciatore avversario provocandogli un piccolo taglio al labbro con lieve perdita di sangue. Successivamente si spintonava ripetutamente con il medesimo.”, vieneimpugnato dal legale rappresentante della Società Pergine, il quale definisce il gesto compiuto dal calciatore Casalini, in danno di un avversario, come istintivo e del tutto privo di volontarietà e di cattiveria. Esso è stato compiuto nel cercare di divincolarsi dalla stretta con la quale l’avversario “cercava di placcarlo afferrandolo per il collo”. Ad ulteriore sostegno di siffatta descrizione dei fatti osserva che se si fosse trattato di una gomitata portata intenzionalmente in danno dell’avversario, le conseguenze per costui sarebbero state ben più gravi. Sulla base “degli elementi evidenziati, nonché della descrizione dei fatti nei quali si evidenzia la non volontarietà e cattiveria dell’atteggiamento del Calciatore…” la Società reclamante chiede una sensibile riduzione della sanzione. Esaminati gli atti la Corte ritiene dover preliminarmente ricordare alla reclamante che la decisione da assumere non può che essere fondata - secondo il preciso disposto normativo - sull’esame di quanto indicato sugli atti ufficiali di gara e in primo luogo, fra essi, dal rapporto redatto dall’Arbitro, del quale si ricorda la terzietà. Ciò, come ripetutamente affermato da questo Giudice, non significa che detto documento, avente carattere di prova privilegiata, sia da assumere “tout court” senza averne effettuato un’analisi critica: esso può essere modificato, certamente non sulla base di mere dichiarazioni di parte, come nel caso in esame, ma solo in presenza di elementi precisi e circostanziati tali da poter instillare nel giudicante fondati e concreti dubbi sul reale accadimento dei fatti. L’applicazione di tale principio rende il reclamo in esame inaccoglibile. Infatti l’Arbitro, nel supplemento al rapporto di gara reso su espressa richiesta del Giudicante, descrive l’episodio in questi termini: il Casalini subiva un fallo dall’avversario, in modo assolutamente non violento, che veniva punito con un calcio di punizione. Mentre il gioco era fermo, “il Casalini ha colpito l’avversario con una gomitata” che si afferma essere stata “chiara e volontaria del tutto intenzionale” 53 / R - stagione sportiva 2014 / 2015. Reclamo proposto dalla Società A.S.D G.S. Pergine in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Regionale della Toscana ha squalificato per 5 (cinque) giornate di gara il Calciatore Casalini Alessandro. (C.U. n. 29 del 3.12.2015). Il provvedimento indicato un epigrafe, così motivato: ”In reazione ad un fallo subito, colpiva con una gomitata al volto il calciatore avversario provocandogli un piccolo taglio al labbro con lieve perdita di sangue. Successivamente si spintonava ripetutamente con il medesimo.”, vieneimpugnato dal legale rappresentante della Società Pergine, il quale definisce il gesto compiuto dal calciatore Casalini, in danno di un avversario, come istintivo e del tutto privo di volontarietà e di cattiveria. Esso è stato compiuto nel cercare di divincolarsi dalla stretta con la quale l’avversario “cercava di placcarlo afferrandolo per il collo”. Ad ulteriore sostegno di siffatta descrizione dei fatti osserva che se si fosse trattato di una gomitata portata intenzionalmente in danno dell’avversario, le conseguenze per costui sarebbero state ben più gravi. Sulla base “degli elementi evidenziati, nonché della descrizione dei fatti nei quali si evidenzia la non volontarietà e cattiveria dell’atteggiamento del Calciatore…” la Società reclamante chiede una sensibile riduzione della sanzione. Esaminati gli atti la Corte ritiene dover preliminarmente ricordare alla reclamante che la decisione da assumere non può che essere fondata - secondo il preciso disposto normativo - sull’esame di quanto indicato sugli atti ufficiali di gara e in primo luogo, fra essi, dal rapporto redatto dall’Arbitro, del quale si ricorda la terzietà. Ciò, come ripetutamente affermato da questo Giudice, non significa che detto documento, avente carattere di prova privilegiata, sia da assumere “tout court” senza averne effettuato un’analisi critica: esso può essere modificato, certamente non sulla base di mere dichiarazioni di parte, come nel caso in esame, ma solo in presenza di elementi precisi e circostanziati tali da poter instillare nel giudicante fondati e concreti dubbi sul reale accadimento dei fatti. L’applicazione di tale principio rende il reclamo in esame inaccoglibile. Infatti l’Arbitro, nel supplemento al rapporto di gara reso su espressa richiesta del Giudicante, descrive l’episodio in questi termini: il Casalini subiva un fallo dall’avversario, in modo assolutamente non violento, che veniva punito con un calcio di punizione. Mentre il gioco era fermo, “il Casalini ha colpito l’avversario con una gomitata” che si afferma essere stata “chiara e volontaria del tutto intenzionale” Nega infine recisamente che l’avversario abbia afferrato o comunque abbia tentato di farlo, il Casalini per il collo, avendolo semplicemente spinto e strattonato in maniera non violenta e con il solo braccio destro. I fatti così descritti non lasciano adito ad alcun dubbio: il Casalini ha deliberatamente colpito l’avversario con una gomitata al volto procurandogli fuoriuscita di sangue, il che determina l’applicazione di quanto indicato dalla lettera c del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S. che prevede la sanzione minima di cinque giornate. La sanzione irrogata è quindi limitata al minimo edittale previsto per il tipo di violenza posto in essere. P.Q.M. la Corte Sportiva di appello territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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