COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D. C.F. Livorno Sorgenti Avverso Squalifica Allenatore Turi Ferdinando Fino Al 322016 (C.U. N° 29 Del 3122015) Propone rituale reclamo l’ASD c.f. Livorno Sorgenti, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di della Toscana con la seguente motivazione: “ Allontanato per proteste, si rifiutava di lasciare il campo e rivolgeva al DG frase irriguardosa”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D. C.F. Livorno Sorgenti Avverso Squalifica Allenatore Turi Ferdinando Fino Al 322016 (C.U. N° 29 Del 3122015) Propone rituale reclamo l’ASD c.f. Livorno Sorgenti, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di della Toscana con la seguente motivazione: “ Allontanato per proteste, si rifiutava di lasciare il campo e rivolgeva al DG frase irriguardosa”. La reclamante con breve reclamo chiede una riduzione sostenendo che il dirigente non avrebbe offeso in alcun modo il DG e la sanzione sarebbe eccessiva. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto descrive nuovamente l’episodio è estremamente chiaro e sicuro nel descrivere il comportamento del tesserato che risulta essere non conforme al regolamento ed improntato alla protesta, ma né offensivo né irriguardoso. Il supplemento di rapporto la cui valenza probatoria è assoluta e privilegiata, consente di riconsiderare i comportamenti del dirigente, portando la Corte a ritenere che la sanzione comminata dal primo giudice sia eccessiva ed in tal senso da ridursi ad un mese e mezzo. P.Q.M. La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore Turi Ferdinando fino al 18 gennaio 2016, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it