COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della AC Giovani Fucecchio avverso dec. del GST Delegazione di Firenze. Sqiualifica Dani Simone per 3 gg. (CU 25 del 16/12/2015 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo della AC Giovani Fucecchio avverso dec. del GST Delegazione di Firenze. Sqiualifica Dani Simone per 3 gg. (CU 25 del 16/12/2015 ) Con Raccomandata del 23.12.2015, erroneamente indirizzata alla delegazione di Firenze ( alla c.a del Giudice Sportivo ) e da questi correttamente inoltrata a questa Corte, la AC Giovani Fucecchio, non contesta la sanzione, bensì il soggetto a cui la stessa è stata comminata. Secondo la reclamante, durante la gara Fucecchi – Settignanese del 12.12.2015, il provvedimento di espulsione avrebbe riguardato il calciatore Cardellicchio Gianmarco (numero 7 ) e non il calciatore Dani Simone ( numero 10 ) come riportato nel rapporto arbitrale. Il reclamo non merita di essere accolto. Si ricorda alla Società reclamante che l’art. 35 del C.G.S. dispone al comma 1.1. che ” I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ed è a tale documento ufficiale che gli Organi della disciplina sportiva debbono fare riferimento nell’assumere provvedimenti relativi a quanto accaduto in gara. Nel caso di specie l’arbitro, che aveva già identificato nel Calciatore Dani sul rapporto di gara il calciatore espulso, interpellato, ancora una volta, dalla Corte su una possibile errata trascrizione, ha ribadito che il calciatore espulso è stato proprio il numero 10 Dani Simone e non altri. A fronte di tale inequivoca affermazione, la Società non apporta alcun elemento utile a far sorgere nel Giudicante dubbi sulla diversa identità del calciatore oggetto del procedimento di espulsione. P.Q.M. La Corte respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa.
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