COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Progetto Peccioli – Santa Maria a Monte (2-6) del 06 dicembre 2015. Campionato Terza Categoria Girone U. In C.U. n. 27 del 10 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Pisa. Reclama l’ A.S.D. Progetto Peccioli avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Pirozzi Domenico dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Pisa: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO ALL’11 MAGGIO 2016 PIROZZI DOMENICO (PROGETTO PECCIOLI) Espulso per somma di ammonizioni, a fine gara si poneva con la propria auto all’inseguimento del D.G. costringendo il guidatore ad una manovra pericolosa ”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Progetto Peccioli – Santa Maria a Monte (2-6) del 06 dicembre 2015. Campionato Terza Categoria Girone U. In C.U. n. 27 del 10 dicembre 2015 Delegazione Provinciale di Pisa. Reclama l’ A.S.D. Progetto Peccioli avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Pirozzi Domenico dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Pisa: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO ALL’11 MAGGIO 2016 PIROZZI DOMENICO (PROGETTO PECCIOLI) Espulso per somma di ammonizioni, a fine gara si poneva con la propria auto all’inseguimento del D.G. costringendo il guidatore ad una manovra pericolosa ”. La Società reclamante, in particolare, al di là dell’espulsione per somma di ammonizioni, contesta che il calciatore si sia posto volontariamente all’inseguimento del D.G., rilevando che lo stesso si sarebbe trovato, inevitabilmente e proprio malgrado, presente all’episodio di violenza che, nello stesso contesto post gara, era stato perpetrato da altro tesserato sempre appartenente alla Società Progetto Peccioli, anche perché la strada ove si è appunto verificato l’episodio in questione sarebbe l’unica possibile per lasciare il centro abitato di Legoli. Richieste al D.G. osservazioni in merito, lo stesso riferisce che l’autovettura che ha bloccato la marcia del veicolo su cui si trovava il D.G. era quella condotta dall’altro tesserato, mentre l’autovettura condotta dal Pirozzi si trovava dietro ed è lì rimasta ad attendere gli eventi e senza che il Pirozzi sia sceso ed il D.G., infine, conferma il gesto rivoltogli dal calciatore e già riportato nel rapporto di gara, gesto diretto a chiedersi che cosa stesse facendo l’automezzo dell’Arbitro. In ragione di quanto esposto, dagli atti ufficiali si desume effettivamente la mancanza dell’elemento soggettivo nella condotta del calciatore Pirozzi Domenico, il quale rimane assolutamente passivo rispetto agli eventi senza supportare in alcun modo l’indebita condotta dell’altro tesserato (che non a caso ha trovato rilevante ed adeguata sanzione da parte del G.S.T.) ed a conferma della carenza di ogni volontarietà vi è anche il gesto posto in essere dal calciatore e riportato nel referto di gara il quale vuole senza dubbio esprimere sorpresa per l’improvvisa manovra effettata dall’autovettura del D.G., sorpresa che, evidentemente, non vi sarebbe stata se anche il Pirozzi avesse inteso partecipare ad una manovra di inseguimento ed accerchiamento stradale dell’Arbitro. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione del G.S.T. di Pisa riduce la squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Domenico dell’A.S.D. Progetto Peccioli fino a tutto l’08 gennaio 2016. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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