COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Grignanese – Nuovo Calcio San Martino (2-1) del 28/11/2015. Campionato di III categoria. In C.U. n.26 del 2/12/2015 Delegazione Provinciale di Prato. Reclama la società Nuovo Calcio San Martino avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016 al calciatore Inventi Andrea il quale “ A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Fatto rientro nello spogliatoio con l’aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese. Sanzione aggravata in quanto capitano”. SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2016 al calciatore Bessi Gregorio il quale “A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava a costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Fatto rientro nello spogliatoio con l’aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese. SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2016 al calciatore Bronzini Giovanni il quale “A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Fatto rientro nello spogliatoio con l’aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese”. INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/ 6/2016 all’allenatore sig. Capece Massimo il quale “A fine gara si avvicinava minacciosamente al D.G. insieme ai suoi giocatori, invece di fermarli, con loro lo spintonava con le mani sulle spalle con violenza, di poi lo minacciava verbalmente, batteva alla porta dello spogliatoio con calci e pugni..”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Grignanese – Nuovo Calcio San Martino (2-1) del 28/11/2015. Campionato di III categoria. In C.U. n.26 del 2/12/2015 Delegazione Provinciale di Prato. Reclama la società Nuovo Calcio San Martino avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016 al calciatore Inventi Andrea il quale “ A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Fatto rientro nello spogliatoio con l'aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese. Sanzione aggravata in quanto capitano”. SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2016 al calciatore Bessi Gregorio il quale “A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava a costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Fatto rientro nello spogliatoio con l'aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese. SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2016 al calciatore Bronzini Giovanni il quale “A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Fatto rientro nello spogliatoio con l'aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese”. INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2016 all’allenatore sig. Capece Massimo il quale “A fine gara si avvicinava minacciosamente al D.G. insieme ai suoi giocatori, invece di fermarli, con loro lo spintonava con le mani sulle spalle con violenza, di poi lo minacciava verbalmente, batteva alla porta dello spogliatoio con calci e pugni..”. La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti così come riportata dall’arbitro rilevando che verso il predetto, al fine di chiedere spiegazioni circa il mancato recupero del tempo di gara così come annunciato, si sono diretti unicamente il capitano della squadra sig. Inventi Andrea e l’allenatore sig. Capece Massimo. Nega spintonamenti e qualsiasi forma di violenza. Rileva inoltre che nessuna richiesta danni è pervenuta per i presunti colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale. Afferma infine che la Delegazione Provinciale di Prato ha fornito alla società reclamante soltanto il supplemento allegato al rapporto di gara e non l’intero documento come invece sarebbe stato suo diritto avere. Chiede la revoca della sanzione per i calciatori Bessi Gregorio e Bronzini Giovanni o, in ipotesi, una diminuzione della stessa, mentre per il calciatore Inventi Andrea e per l’allenatore sig. Capece Massimo chiede una riduzione della sanzione. Formula istanza per essere presente in occasione della discussione del reclamo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto dalla Corte, conferma sostanzialmente quanto già riportato in prime cure. All’udienza del giorno 08/01/2016 il legale incaricato dalla società ha preso atto del supplemento di rapporto arbitrale ed ha evidenziato alcune contraddizioni nei termini usati dall’arbitro come “rincorrere e “allungava il passo”, oltre a quella in occasione dei colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale. Ha inoltre confermato di non avere avuto dalla Delegazione Provinciale di Prato la documentazione richiesta nella sua integralità ed ha concluso riportandosi al reclamo. Il Collegio, esaminati gli atti ufficiali, accoglie parzialmente il gravame. In via preliminare la Corte, relativamente alla mancata consegna del rapporto arbitrale, qualora il fatto così come riportato dalla reclamante fosse vero, non può non esprimere una nota di biasimo per quanto accaduto, ricordando che è pieno diritto delle parti reclamanti ottenere copia dei documenti inerenti il rapporto di gara dell’arbitro e non soltanto di parte di essi: così facendo si avrebbe una negazione del diritto di difesa che invece, nei modi e forme previsti dal C.G.S., viene pienamente riconosciuto dall’Ordinamento Sportivo. Deve tuttavia rilevarsi che la contestazione formulata sul punto dalla reclamante è rimasta fine a se stessa in quanto la difesa non ha chiesto alcun termine per l’esame dei documenti nella loro integralità, addentrandosi nel merito della vicenda senza alcuna riserva. Va da sé pertanto che la contestazione appare essere, nei fatti, rinunciata. Per quanto riguarda il merito, la reclamante tende ad escludere da ogni addebito i calciatori Bessi e Bronzini, sostenendo che verso l’arbitro si sono diretti unicamente il capitano della squadra Inventi e l’allenatore Capece. La versione fornita dall’arbitro circa i fatti avvenuti a fine gara, salvo quanto verrà detto in seguito per i colpi alla porta del suo spogliatoio, deve considerarsi pacifica in virtù del valore di prova privilegiata che il C.G.S. conferisce alla predetta ai sensi dell’art. 35 punto 1.1. Da quanto esposto sul punto non paiono esserci motivi per discostarsi da quanto affermato dal G.S. sottolineando che lo stesso non ha alcun dovere di fare verificare il proprio orologio o cronometro a chicchessia ed evidenziando che nel rapporto di gara viene chiaramente scritto che nel secondo tempo sono stati recuperati 5 minuti; da ciò appare evidente confermare le violazioni ascritte a tutti i calciatori ed al tecnico. Il Collegio invece, è di altro avviso relativamente alla contestazione relativa ai colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale. Sul punto la versione fornita dal D.G. non appare esauriente al fine di imputare ai tesserati una precisa responsabilità in quanto appare assolutamente impossibile che un soggetto che trovasi dalla parte opposta di una porta chiusa possa indicare con certezza colui o coloro che la colpiscono dall’altra parte. Sul punto pertanto il reclamo deve essere accolto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento parziale del reclamo, cassa la decisione del G.S. e così decide: 1)Inibisce fino al giorno 02/05/2016 il tesserato sig. Capece Massimo; 2)Squalifica fino al giorno 02/03/2016 il calciatore Inventi Andrea; 3)Squalifica fino al giorno 02/02/2016 il calciatore Bessi Gregorio; 4)Squalifica fino al giorno 02/02/2016 il calciatore Bronzini Giovanni. Dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata. Per quanto attiene il calciatore Mencattini Giulio, anch’egli squalificato e riportato nel presente gravame, il Collegio rileva che lo stesso è stato giudicato separatamente avendo formulato reclamo in proprio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it