COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Grignanese – Nuovo Calcio San Martino (2-1) del 28/11/2015. Campionato di III categoria. In C.U. n.26 del 2/12/2015 Delegazione Provinciale di Prato. Reclama in proprio il sig. Mencattini Giulio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2016 “A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Cercava di impedirgli di uscire dal terreno di gioco, fatto rientro nello spogliatoio con l’aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 del 14/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Grignanese – Nuovo Calcio San Martino (2-1) del 28/11/2015. Campionato di III categoria. In C.U. n.26 del 2/12/2015 Delegazione Provinciale di Prato. Reclama in proprio il sig. Mencattini Giulio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S. SQUALIFICA FINO AL 15/ 3/2016 “A fine gara si avvicinava insieme ad altri compagni di squadra al D.G. minacciandolo e lo spintonava costringendolo ad aumentare il passo per far rientro nello spogliatoio. Cercava di impedirgli di uscire dal terreno di gioco, fatto rientro nello spogliatoio con l'aiuto del dirigente della squadra locale, lo stesso calciatore, insieme ad altri tirava calci e pugni con violenza alla mia porta continuando nelle offese”. Il reclamante contesta le imputazioni a lui ascritte sostenendo unicamente di essersi recato dall’arbitro per chiedere spiegazioni circa il tempo di recupero della gara. Nega le offese, sostiene di essere stato artefice di attività volta a placare gli animi ed evidenzia che nell’occasione dei calci e pugni alla porta dello spogliatoio arbitrale, il D.G. trovandosi all’interno dello stesso, non avrebbe potuto comunque individuare i responsabili dei gesti. Chiede l’annullamento della sanzione o, in ipotesi, una riduzione della stessa. Chiede di essere presente in udienza. L’arbitro nel supplemento di rapporto, circa il Mencattini, conferma la versione fornita in prime cure evidenziando come lui non potesse essere in grado di interpretare le intenzioni del calciatore. All’udienza del giorno 8/1/2016, il ricorrente è stato edotto circa il supplemento di rapporto dell’arbitro e lo stesso ha, con un comportamento processuale assolutamente pacato e corretto verso l’Organo giudicante, confermato il testo del gravame insistendo sul fatto di non avere offeso l’arbitro e di essersi trovato ancora all’interno del terreno di gioco allorchè l’arbitro era già nel suo spogliatoio. La Corte esaminati gli atti ufficiali, accoglie parzialmente il reclamo. Occorre evidenziare che la condotta del sig. Mencattini è stata contraria alle regole del gioco in quanto lo stesso, non rivestendo la funzione di capitano della squadra, non aveva alcun titolo per interloquire con l’arbitro ed in ogni caso, l’avere attraversato tutto il terreno di gioco per recarsi dal D.G. denota un atteggiamento che non può rivelarsi pacifico almeno nelle intenzioni. Evidenzia inoltre che l’arbitro non ha alcun onere di fare verificare il proprio orologio o cronometro circa il tempo di gara. Da quanto esposto pertanto il sig. Mencattini non può essere considerato esente da responsabilità. Il Collegio invece, è di altro avviso relativamente alla contestazione relativa ai colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale. Sul punto la versione fornita dal D.G. non appare esauriente al fine di imputare al Mencattini una responsabilità in quanto appare assolutamente impossibile che un soggetto che trovasi dalla parte opposta di una porta chiusa possa indicare con certezza colui o coloro che la colpiscono dall’altra parte. Sul punto pertanto il reclamo deve essere pertanto accolto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento parziale del reclamo, cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Mencattini Giulio fino al 15/02/2016. Dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata.
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